Provvedimento segnalato dall’Avv. Ascanio Amenduni di Bari con nota di accompagnamento
In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell’indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi, deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali del rapporto.
Nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto deve imporre il rigetto della domanda.
La ricostruzione integrale del rapporto non può essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd. saldo zero.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano, con l’ordinanza del 22.09.2016.
Nella fattispecie considerata, una società correntista in liquidazione, con ricorso cautelare ex art. 702bis c.p.c., conveniva in giudizio la Banca onde ottenere il ricalcolo del conto corrente affidato e la contestuale espunzione dai conteggi degli interessi passivi ultralegali, del loro calcolo anatocistico, delle cms e spese non pattuite, nonché dell’antergazione valutaria delle operazioni passive, con condanna dell’Istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse.
Il Tribunale adito dichiarata, preliminarmente, l’ammissibilità dell’utilizzo, nel caso di specie, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c., trattandosi di causa di competenza del tribunale monocratico e di istruttoria semplice, rilevava, nel merito, che il ricorrente non aveva prodotto in giudizio il contratto di apertura di conto e gli estratti conto integrali, relativi al rapporto in contestazione.
In proposito, il Giudice osservava che, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cc., quando il correntista intende previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevoli, domandare la ripetizione dell’indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate, producendo in giudizio quantomeno il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali del rapporto.
Invero, come da giurisprudenza granitica sul punto, rilevava che la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, deve imporre il rigetto della domanda, atteso che la ricostruzione integrale del rapporto non può essere surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd. saldo zero.
Sulla base di quanto suesposto, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: la parte deve produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto
L’ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., non può supplire alle lacune probatorie dell’istante
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice Cordisco | 08.06.2016 | n.271
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista deve produrre gli estratti conto in forma integrale
Il mancato assolvimento dell’onere della prova assorbe le eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Rosella Silvestri | 12.05.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: il cliente deve produrre contratto di conto corrente ed estratti conto
Tale mancanza non può essere sanata con l’ordine di esibizione
Sentenza | Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino | 03.02.2016 | n.582
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