In materia di rapporti bancari, è onere del correntista che agisce con la domanda di accertamento negativo del debito di fornire la prova della fondatezza della propria domanda per cui dovrà produrre l’estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto gli è necessariamente stato inviato ex lege, atteso che il correntista ne ha o ne abbia avuto la disponibilità avendo altresì l’onere di conservazione, posto che si trova in posizione paritaria rispetto alla Banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia con la sentenza n.3636 del 18.07.2017.
Nella fattispecie in esame, una società correntista conveniva in giudizio una Banca in merito ad un rapporto di conto corrente intercorso con l’Istituto creditizio, lamentando:
I) l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
II) l’applicazione di interessi usurari;
III) l’illegittima applicazione di oneri non pattuiti.
In particolare sulla base di quanto eccepito, l’attrice chiedeva la rideterminazione del dare-avere e per l’effetto la dichiarazione di nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente.
Si costituiva, altresì, in giudizio la Banca convenuta che chiedeva il rigetto di quanto ex adverso eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto poiché privo di fondamento.
Il Giudice, in merito all’onere probatorio circa il credito vantato dall’Istituto creditizio ha ritenuto comprovato il diritto della Banca, osservando, inoltre, nel merito, che nel contratto risalente al post-2000 fosse stata specificamente pattuita la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché la misura degli stessi tassi, osservando, tuttavia, come non vi erano state specifiche doglianze inerenti i conteggi compiuti della Banca ma affermazioni di totale nullità senza indicazione di effettive difformità poste in essere dalla creditrice convenuta
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che è onere del correntista fornire l’estratto conto zero tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto sia necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne hanno o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l’onere di conservazione e sotto tale profilo gli stessi sono in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.
Relativamente al criterio equitativo circa la richiesta di risarcimento danni avanzata dal correntista, il Giudicante ha osservato che non è possibile compiere ricorso al criterio equitativo perché l’art. 1226 c.c è norma eccezionale che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno e non è applicabile in via analogica ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta eccezione per i casi specificamente previsti dalla legge.
Non sono state ritenute rilevanti le contestazioni del cliente, il quale di fronte alla produzione del contratto di conto corrente, si era limitato ad affermazioni generiche di totale nullità senza indicazione di effettive difformità poste in essere dalla banca.
Nel merito il Tribunale non ha ritenuto condivisibile la tesi – finalizzata a neutralizzare la mancanza di parte degli estratti conto tesa a neutralizzare l’incertezza circa la consistenza del saldo debitore al momento in cui riprendono gli estratti conto perché si verrebbe in tal modo a introdurre per la determinazione del corrispettivo contrattuale un criterio di tipo equitativo non consentito, ma anche perché, se si assumesse come dato di partenza “l’inesistenza di un saldo debitore“, si verrebbe ad escludere a priori la possibilità che, per effetto di eventuali rimesse effettuate nel periodo precedente, vi possa essere stato un saldo creditore per la correntista.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domande attorea, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C.C. ESCLUDE L’AMMISSIBILITÀ DELLA CTU CONTABILE
NON SI PUÒ SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi | 28.04.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE IL CONTRATTO
L’ATTORE DEVE PROVARE LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI
Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 20.10.2014 |
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