In materia di ripetizione di indebito, incombe sul correntista-attore la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa.
E’ inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l’ordine nei confronti dell’istituto bancario convenuto di esibire in giudizio la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993, quindi documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa.
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore, con la sentenza n. 3078 del 02.11.2016.
Nel caso in commento un correntista citava in giudizio la Banca, deducendo di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente fino al settembre 2013, in ordine al quale la predetta banca avrebbe applicato, a suo dire, condizioni illegittime, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, un tasso di interesse ultra legale indeterminato, interessi usurari, commissione di massimo scoperto; inoltre, deduceva di aver richiesto alla banca l’invio della documentazione bancaria ex art.119 d.lgs. n. 385/1993, restato privo di riscontro; infine, adduceva che la banca convenuta nel corso del rapporto apriva a sua insaputa un altro conto, di cui il correntista non aveva mai ricevuto alcun estratto. Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare la parziale nullità fin dall’origine dei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, accertare la misura degli importi illegittimamente percepiti fin dall’origine dalla banca convenuta e condannare la stessa alla restituzione e al risarcimento del danno per non aver consentito all’attore l’investimento in azienda delle predette somme.
La Banca si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto, oltre ad eccepire in via gradata la prescrizione.
Il Tribunale adito ha ritenuto le domande attoree infondate.
In particolare, esaminando il merito della questione, ha osservato che parte attrice era venuta meno all’onere ex art. 2697 c.c. su di essa incombente di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, incombe sul correntista-attore la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa.
Tra l’altro, ha sottolineato il giudice foggiano, dall’onere della prova in capo al correntista derivano i seguenti corollari:
– innanzitutto, l’attore ha l’onere di allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato il ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe “con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità”
– le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili: in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un “vizio” di allegazione, il fatto che la citazione consti di “deduzioni (…) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario“;
– l’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza.
Per quanto concerne poi la questione dell’ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista nei confronti della banca, il giudice ha osservato che laddove l’attore non abbia prodotto i contratti e gli estratti conto nella loro interezza, l’istanza di esibizione, che è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, non può essere ordinata, allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.
Con specifico riferimento alla richiesta di esibizione di estratti di conto corrente la giurisprudenza ha infatti precisato che è inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l’ordine nei confronti dell’istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993, quindi documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa.
Nella fattispecie de qua la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva allegato gli originali dei contratti di conto corrente, anche di quello la cui apertura l’attore affermava di ignorare, atteso che il contratto risultava regolarmente sottoscritto, né la firma apposta in calce era stata espressamente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e ss. cpc.
Inoltre, l’attore non aveva allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese, atteso che la consulenza di parte oltre ad essere parziale, in quanto condotta solo su uno dei due conti, non risultava aver tenuto conto delle pattuizioni contrattuali per stessa ammissione di parte attrice: pertanto la predetta consulenza riportava dati non corrispondenti alla realtà ma solo ricavati presuntivamente ed in mancanza di elementi certi sulla base dei documenti disponibili.
A tale mancata allegazione non poteva sopperirsi con il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né con la sollecitata c.t.u. contabile, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass., 16 marzo 1996, n. 2205; in senso conforme, ex multis, Cass., 30 novembre 2005, n. 26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass., 4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374).
In ragione di tali rilievi, la domanda attorea di indebito veniva rigettata, con condanna dell’attore alle spese del giudizio.
Per altri precedenti si rinvia a:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE NON PUÒ SOPPERIRE ALL’INERZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Natalia Ceccarelli | 10.10.2016 | n.2236
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono 17-05-2016 n.1411
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