Provvedimento segnalato dall’avv. Stefano Sirna
Sia nel caso di ripetizione di indebito che nell’ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l’esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca.
La mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Mantovani, con la sentenza n. 2769 del 24.06.2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, un istituto di credito lamentando l’applicazione di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non determinate, nonché l’indebita capitalizzazione di ogni altra somma non pattuita fra le parti. Ha dedotto, inoltre, l’illegittimità dei tassi di interesse applicati dalla Banca poiché usurari ed ha concluso per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
Si è costituita BANCA che, chiedendo l’integrale rigetto della domanda, ha dedotto il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su parte attrice, non avendo quest’ultima prodotto gli estratti conto integrali, ed eccependo in ogni caso l’intervenuta prescrizione decennale delle pretese azionate da quest’ultima.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l’eccezione di prescrizione, non avendo la banca provato l’esistenza di rimesse solutorie ed ha, quindi, accolto le domande di parte attrice, ritenendo la sussistenza di interessi anatocistici, interessi ultra legali e importi a titolo di CMS e spese non pattuiti, condannando la Banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente.
L’istituto di credito ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1) Il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul cliente in ordine alle domande formulate, non avendo prodotto in atti gli estratti conto integrali relativi al rapporto di cui è causa, bensì i soli estratti scalari;
2) L’intervenuta prescrizione delle pretese di parte attrice;
3) La legittima applicazione di interessi anatocistici a seguito dell’intervenuto adeguamento da parte della banca alla Delibera CICR del 2000.
Il correntista si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo l’integrale rigetto dell’appello proposto poiché infondato in fatto e diritto.
La Corte di Appello adita, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che la mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese.
A ciò si aggiunga che resta, altresì, non individuabile se il correntista abbia operato all’interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla Banca (ciò ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010).
Invero, il Giudice ha evidenziato come affermato in un recente arresto (Cass. Civ. n. 27705 del 2018), è stato statuito che: “se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata”.
La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell’affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio ha accolto l’appello proposto dalla banca, e per l’effetto ha condannato il correntista alle refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA MANCANZA DI UN UNICO TRIMESTRE INFRANNUALE NON IMPEDISCE LA PROVA DEL CREDITO
IL SALDO FINALE PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE SENZA TUTTI GLI ESTRATTI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida | 04.04.2019 | n.9526
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-la-mancanza-di-un-unico-trimestre-infrannuale-non-impedisce-la-prova-del-credito
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA È TENUTO A PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI E LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
E’ ALTRESÌ ONERATO DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Avino | 13.03.2019 | n.1411
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-il-correntista-e-tenuto-a-provare-gli-avvenuti-pagamenti-e-la-mancanza-di-una-valida-causa-debendi
ACCERTAMENTO NEGATIVO CC: INAMMISSIBILE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI MANCHI UN SOLO ESTRATTO CONTO
L’ONERE DI PROVARE PER INTERO IL RAPPORTO DEDOTTO SPETTA ALL’ATTORE
Ordinanza | Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma | 27.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-negativo-cc-inammissibile-anche-nell-ipotesi
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-della-specifica-allegazione-dei-fatti-primari
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