ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Roberto Lazzini del Foro di Massa
Affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria, l’atto solutorio deve, cioè, essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l’accipiens.
Il carattere indebito del pagamento, cui consegue il diritto di ripeterlo, si riconnette invece al difetto di una idonea causa giustificativa.
Alle deficitarie allegazioni degli attori non può supplirsi dando ingresso alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi, con la sentenza n. 358 del 12.04.2016, pronunciandosi su un caso di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio la Banca con la quale aveva intrattenuto rapporto di conto corrente fino al 2013, lamentando l’applicazione da parte dell’Istituto di credito, nel corso del rapporto, di addebiti sia per somme non dovute a norma di contratto, sia violando norme imperative.
In particolare, deduceva l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese, non pattuiti per iscritto e che tali addebiti per somme non dovute configuravano pagamenti indebiti ripetibili o, in subordine, il controvalore del quale l’istituto di credito si era ingiustamente arricchito.
Chiedeva, pertanto, accertare la nullità di tutte condizioni contrattuali comportanti addebiti per le causali descritte e, per l’effetto, la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo dovuto a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento, oltre al risarcimento del danno nella misura non inferiore all’importo addebitato per interessi usurari.
Resisteva la Banca, eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione e la carenza di prova delle pretese fatte valere, atteso che la documentazione inerente lo svolgimento del rapporto avrebbe dovuto essere richiesta dal cliente tramite istanza ex art. 119 T.U.B., non surrogabile per il tramite di un ordine di esibizione impartito in corso di causa ex art. 210 c.p.c..
Altresì, riteneva che le valute di addebito e di accredito erano state computate secondo le previsioni contrattuali e che la nullità della clausola anatocistica poteva al più spiegare i propri effetti sino al 30.6.00, poiché, successivamente, la Banca si era adeguata alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, in conformità all’art. 120 T.U.B. vigente ratione temporis.
Il Tribunale, qualificata preliminarmente la domanda attorea come ordinaria azione di condanna al pagamento di somme di denaro – previo accertamento dell’invalidità, in parte qua, del titolo giustificativo dei singoli addebiti – si è soffermato sui principi enunciati dalle Sezioni unite al fine di stabilire il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione decennale per l’esercizio dell’azione di ripetizione di pagamenti non dovuti a causa della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.
Nella nozione di pagamento ripetibile enucleata dalle Sezioni Unite, infatti, non possono ricomprendersi anche i meri addebiti effettuati in esecuzione del rapporto di apertura di credito in conto corrente sulla base di causali ritenute nulle, addebiti sui quali l’attrice ha viceversa imperniato le proprie domande restitutorie.
Infatti affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria, l’atto solutorio deve cioè essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l’accipiens.
Il carattere indebito del pagamento, cui consegue il diritto di ripeterlo, si riconnette invece al difetto di una idonea causa giustificativa.
Viceversa, l’annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista (o di commissione di massimo scoperto illegittimamente conteggiata, o di interessi eccedenti la soglia di usura), comporta solo un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati, non corrispondendo tale annotazione ad alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca.
Nel caso di specie il Giudice ha rilevato, alla stregua delle allegazioni difensive contenute nell’atto introduttivo, che non è stato prospettato, né a fondamento dell’azione di ripetizione, né dell’azione di ingiustificato arricchimento (di cui nella specie difetterebbe peraltro la sussidiarietà), né dell’azione risarcitoria, alcun pagamento nei termini più sopra delineati, bensì, postulando la natura indebita, in quanto fondati su clausole contrattuali ritenute nulle, degli addebiti eseguiti unilateralmente dalla Banca, se ne è richiesta la restituzione per un pari importo.
Peraltro, alle deficitarie allegazioni degli attori non può supplirsi dando ingresso alla richiesta consulenza tecnica di ufficio, che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (si ved. Cass. ord. n. 3130/11; sent. n. 3191/06; n. 9060/03).
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti sul punto si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA DOMANDA VA RIGETTATA IN DIFETTO DI PROVA DI PAGAMENTI RIPETIBILI
NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RESTITUZIONE I MERI ADDEBITI DI COMPETENZE
Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott. Marcello Cozzolino, 12-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE ALLEGARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA
INAMMISSIBILE SUPPLIRE ALL’ONERE PROBATORIO CON CTU O PERIZIA DI PARTE
Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, 16-03-2016 n.570
AZIONE DI RIPETIZIONE: RIGETTATA LA DOMANDA NON SUPPORTATA DA RISCONTRI PROBATORI
L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO I DOCUMENTI È A CARICO DEL CLIENTE/ATTORE
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca 17-02-2016 n.535
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 232/2016