Quando il rapporto conto corrente è ancora aperto al momento della citazione, la domanda di ripetizione dell’indebito è improponibile, in quanto ad essere ripetibile è unicamente la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Del pari, in pendenza di rapporto, sono inammissibili sia la richiesta di rideterminazione del saldo che la richiesta di accertamento delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente, e la conseguente depurazione degli addebiti illegittimamente applicati, in quanto si tratta di domande non autonome ma connesse a quella finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate dal correntista all’istituto di credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Marco Pugliese con la sentenza n. 682 del 20.02.2018.
Nel caso considerato una società correntista conveniva in giudizio la Banca lamentando l’applicazione di interessi passivi in misura ultralegale in assenza di un’apposita convenzione, nonché l’illegittima previsione e applicazione di commissione di massimo scoperto e anatocismo, ed agendo per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’intermediario.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’inammissibilità dell’azione, posto che alla data della citazione il rapporto azionato risultava essere ancora in essere.
In merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta, il Giudice ha chiarito che, come ormai affermato da tempo in giurisprudenza, quando il rapporto conto corrente è ancora aperto al momento della citazione la domanda di ripetizione dell’indebito è improponibile poichè oggetto della stessa è la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale ed in costanza di rapporto i versamenti effettuati non possono definirsi pagamenti in senso tecnico, in quanto fino al momento dell’esazione del saldo finale e ,quindi, fino al momento della chiusura del conto, non si verifica nessuno spostamento patrimoniale dal solvens all’ accipiens.
Il Magistrato ha altresì specificato che parimenti inammissibili sono anche le domande tese alla rideterminazione del saldo ovvero all’ accertamento della nullità delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente e la conseguente depurazione degli addebiti illegittimamente applicati, in quanto si tratta di domande non autonome ma connesse a quella finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme pagate dal correntista all’istituto di credito.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ha dichiarato l’improponibilità della domanda avanzata dalla correntista condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTO APERTO ANCHE IL MERO ACCERTAMENTO
Le domande cd. presupposte non sono proponibili atteso che l’interesse è collegato a richiesta restitutoria
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Ausilia Sabatino | 13.09.2016 | n.2993
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
Anche la richiesta di rideterminazione del saldo è inammissibile in quanto non è una domanda autonoma
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È ANCORA APERTO
La mera annotazione di una posta di interessi assunti illegittimi/usurari non integra un pagamento ripetibile
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott. Rossella Pegorari | 09.04.2016
RIPETIZIONE INDEBITO: ESPERIBILE SOLO SE IL CONTO È CHIUSO
Non integrano pagamenti i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto
Sentenza | Tribunale di Verbania, dott. Mauro D’Urso | 24.12.2015 | n.712
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO
Infondate le doglianze usurarie sulla base del metodo “all inclusive” per i rapporti ante 2010
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 26.11.2015 | n.3229
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