Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda dello Studio Bazzoli con nota di accompagnamento
La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto venga chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità della domanda e non già di procedibilità della stessa.
Non è suscettibile di accoglimento la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla Banca e di cui la correntista contesta l’indebita percezione qualora i conti siano ancora aperti, allorché non possono essere accertati in modo definitivo i rapporti dare/avere tra le parti.
È onere del correntista che agisce in giudizio ai fini della rideterminazione delle poste debitorie depositare il contratto di conto corrente e il relativo estratto conto, perché al fine di determinare l’importo degli interessi addebitati dalla Banca occorre conoscere il valore del tasso debitore applicato ai numeri che non è riportato negli estratti conto scalari, in tal senso, anche un’eventuale richiesta ex art. 210 c.p.c. non è suscettibile di accoglimento in quanto meramente esplorativa.
Sebbene le Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia non vincolino il Giudice al rispetto delle medesime occorre, tuttavia, essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Antonio S. Stefani con la sentenza n. 269 del 12.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in giudizio una Banca eccependo asserite violazioni poste in essere dall’Istituto di credito, per indebite applicazioni di poste passive non pattuite nel rapporto di conto corrente acceso più di vent’anni prima rispetto all’introduzione del giudizio – ed ancora in essere all’atto della proposizione della domanda- per cui chiedeva la restituzione degli esborsi sostenuti a pagamento delle stesse.
Si costituiva la Banca eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto di quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo il rigetto delle domande.
Il Giudice, in riferimento alla ripetizione delle somme percepite dalla Banca, ha ritenuto non suscettibile di accoglimento la richiesta, spiegando che qualora i conti siano ancora aperti non è possibile accertare in modo definitivo i rapporti dare/avere tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha chiarito che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto venga chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità della domanda e non già di procedibilità della stessa.
In riferimento agli asseriti addebiti anatocistici il Giudice ha ben evidenziato come, versato agli atti del giudizio l’estratto della Gazzetta Ufficiale da parte della Banca contenente i nuovi criteri di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, non occorresse una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non era peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza.
Inoltre, il Giudice ha rigettato tutte le censure attoree formulate in punto di usura, sottolineando che le Istruzioni della Banca d’Italia trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura e che al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope l’intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri non connessi all’erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato più elevato – giacché in realtà l’aumento del TEG a livello di sistema comporta anche l’aumento del tasso soglia, con l’effetto di ridurre l’efficacia anti-usura della normativa.
Del resto le Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia rispondono in primo luogo alla tanto elementare quanto ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, per cui, sebbene sia vero che il Giudice non è vincolato al rispetto delle medesime, occorre essere tuttavia consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la questione del computo nel TEG nelle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità.
Meritevole d’attenzione è, inoltre, il capo della sentenza con il quale il Giudice del merito, preso atto della dichiarazione del C.T.U. nominato per procedere al ricalcolo degli eventuali interessi anatocistici annotati in conto corrente, ha dichiarato l’impossibilità di svolgere qualsivoglia riconteggio per incompletezza della documentazione contabile a disposizione.
Sul punto, il Giudice ha spiegato che è onere del correntista che agisce in giudizio ai fini della rideterminazione delle poste debitorie depositare il contratto di conto corrente e il relativo estratto conto; difatti, al fine di determinare l’importo degli interessi addebitati dalla Banca, occorre conoscere il valore del tasso debitore applicato ai numeri, che non è riportato negli estratti conto scalari.
Infine, il Tribunale ha respinto l’ordine di esibizione formulato ex art. 210 cod. proc. civ. dalla società correntista con riferimento agli estratti del conto corrente non prodotti dalle parti in giudizio, ritenendo che in ragione della natura di società commerciale dell’attrice, il relativo onere di conservazione della documentazione bancaria si pone sullo stesso piano di quello della banca.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate dalla società attrice con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI ED I CONTRATTI
IN MANCANZA INAMMISSIBILE LA CTU IN QUANTO MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Di Maio Maria Francesca | 27.02.2017 | n.173
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22.10.2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO E SE NON SONO INDICATE LE RIMESSE SOLUTORIE
LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO PASSIVO DEGLI INTERESSI NON SI RISOLVE IN UN PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari | 05.01.2017 |
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