Una domanda di ripetizione dell’indebito, avanzata col rapporto di conto corrente ancora aperto, è inammissibile: non è tecnicamente configurabile alcun pagamento ripetibile, nel caso in cui il rapporto sia ancora in essere.
L’annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, con la sentenza n. 1162 dell’8 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile se il conto risulta aperto al momento della proposizione della domanda
Grava sull’attore l’onere di provare la nullità delle clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti
Sentenza | Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese | 14.05.2020 | n.56
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È APERTO
PRESUPPOSTO DELL’AZIONE È L’ESISTENZA DI UN VERSAMENTO C.D. SOLUTORIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 29.01.2020 | n.43
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA INAMMISSIBILE SE IL CONTO È ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA CITAZIONE
NON SI CONFIGURA L’ATTUALITÀ DEL DIRITTO DI RIPETIZIONE DEL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Adriana Mazzacane | 22.07.2019 | n.976
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