Va escluso che colui, il quale agisca per ripetizione, possa lamentare in modo generico la esistenza di illiceità intercorse nel rapporto giuridico intrattenuto con la controparte, illiceità non adeguatamente esplicitate nel contesto concreto, non potendo a ciò mai seguire una opera di supplenza, da parte del giudicante.
Omettere la allegazione specifica delle voci oggetto di ripetizione, facendo, sic et simpliciter, ovvero “onnicomprensivamente”, riferimento alla documentazione tutta depositata nel fascicolo vale alla stregua di deduzione generica.
Per la precisa affermazione del principio secondo cui il giudice può e deve esaminare i documenti versati in atti, solo ove rinvenga una domanda, o una eccezione, che siano specificamente basate su quei documenti, deve ritenersi dunque che le produzioni documentali, svincolate da una specifica allegazione negli scritti difensivi, vanno considerate tamquam non esset; essendo la parte, nel modo più analitico possibile, onerata di illustrare, nello specifico, la valenza probatoria dei documenti che introduce in giudizio.
Tanto deve dirsi, innanzitutto, con riferimento ai contratti regolati in conto corrente: ove, semplicemente, si lamenti in citazione la illiceità tout court, senza particolari precisazioni/distinzioni di diverse tipologie di pattuizioni senza tuttavia offrire alcun concreto riscontro allegatorio, in ordine alle voci oggetto di doglianza; ma anche in relazione ai contratti di mutuo laddove non sia dato di evincere quali poste, e per quale ammontare, siano in effetti oggetto della pretesa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti con la sentenza del 21 gennaio 2021.
Nella vicenda esaminata dei clienti convenivano in giudizio la Banca dolendosi, a vario titolo, dell’illegittimità delle voci di costo applicate ai rapporti con la stessa intrattenuti e chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente versato.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando la fondatezza delle pretese attoree.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’azione ripetitoria non si sottrae alla normale ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 cc e benchè possa ammettersi, in special modo con riferimento rapporti complessi, anche solo una analisi “a campione” delle poste contestate, rimettendo poi alla valutazione del giudice, per il tramite di CTU contabile, di “completare” il quadro ricostruttivo dei rapporti dare-avere tra le parti, ciò non esime l’attore di svolgere una analisi sufficientemente precisa delle voci contestate e dei motivi di illegittimità che attingerebbero le percezioni da parte dell’istituto di credito.
Ciò posto il Giudice ha chiarito che va escluso che chi agisca in ripetizione possa lamentare in modo generico la esistenza di illiceità intercorse nel rapporto giuridico intrattenuto con la controparte, illiceità non adeguatamente esplicitate nel contesto concreto in quanto a tanto non potrebbe mai seguire una opera di supplenza, da parte del giudicante.
Del pari, omettere la allegazione specifica delle voci oggetto di ripetizione, facendo, sic et simpliciter, riferimento al “tutta” la documentazione depositata nel fascicolo vale alla stregua di deduzione generica, ciò in quanto le produzioni documentali, svincolate da una specifica allegazione negli scritti difensivi, vanno considerate tamquam non esset; essendo la parte, nel modo più analitico possibile, onerata di illustrare, nello specifico, la valenza probatoria dei documenti che introduce in giudizio.
Rilevato dunque che nella specie, tale onere di allegazione non risultava rispettato, essendosi limitata parte attrice alla denuncia della generica illiceità di diverse tipologie di pattuizioni intercorse tra le parti, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto della domanda proposta, condannando i clienti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DELLA CAUSA DEBENDI
LA DOMANDA GENERICA È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIA IN QUANTO COMPORTA UNA IRRAGIONEVOLE INVERSIONE ONERE PROVA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio | 04.05.2018 | n.853
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO PERIODICI
LA DIFESA GENERICA E CONTRADDITTORIA RENDE L’AZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Cecilia Bernardo | 29.12.2017 | n.24239
LA BANCA CONVENUTA NON POTREBBE ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DI FRONTE A UNA DOMANDA GENERICA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 |
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