Nel caso in cui il correntista entro il termine perentorio di cui all’articolo 184 c.p.c non fornisce prova adeguata e completa della fondatezza della pretesa avanzata in giudizio, la consulenza tecnica intesa alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti è del tutto inammissibile.
Il correntista deve dimostrare di aver formulato alla banca richiesta di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi con la stessa prima della instaurazione del giudizio o, quantomeno, prima della scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell’articolo 184 c.p.c. non potendo sopperire a tale mancanza mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno, con sentenza n. 594 del 15.06.2017.
Nel caso considerato, una Banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di ripetizione di indebito avanzata da un correntista della stessa, il quale aveva sostenuto che nel corso del relativo rapporto l’istituto aveva applicato interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non stabiliti per iscritto e capitalizzati trimestralmente.
Nella specie la Banca chiedeva alla Corte d’Appello di Salerno di annullare la sentenza per violazione dell’articolo 132 n. 4 c.p.c. e di accertare e dichiarare la violazione, nel giudizio di primo grado, del principio dell’onere della prova (articolo 2697 c.c.), anche con riferimento all’articolo 119 comma 4 D.Lgs. 385/93 e all’articolo 210 c.p.c. e, pertanto, considerare “tamquam non esset” la documentazione acquisita dal c.t.u. ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Il correntista convenuto si costituiva impugnando l’atto di appello punto per punto e chiedendone il rigetto.
Il giudice di seconde cure rilevava che secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, nella ripetizione di indebito incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, sostenendo che tale specifico onere probatorio non era stato adeguatamente assolto dal correntista, il quale non aveva provato documentalmente le condizioni effettivamente praticate dalla Banca nel corso del rapporto di conto corrente, omettendo, in particolare, di produrre, entro il termine di cui all’articolo 184 c.p.c., la documentazione relativa alle movimentazioni contabile del conto, per la intera durata del rapporto.
Inoltre, nonostante nel primo grado la Banca più volte avesse rilevato la mancanza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda avanzata dall’attore, quest’ultimo non aveva adempiuto a tale onere probatorio e per di più aveva avanzato richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c., invece di acquisire la documentazione necessaria mediante ricorso alla specifica tutela del disposto dell’articolo 119 d.lgs. 385/93, che riconosce al cliente il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l’istituto di credito.
Il correntista, quindi, non aveva dimostrato di aver formulato alla Banca richiesta di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari in questione prima della instaurazione del giudizio o, quantomeno, prima della scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell’articolo 184 c.p.c., pertanto, la Corte d’Appello riteneva che difettasse in maniera assoluta la prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dallo stesso e che le lacune probatorie nelle quali era incorso non avrebbero dovuto consentire il ricorso alla consulenza tecnica di ufficio intesa alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso.
In definitiva, riteneva inammissibile l’acquisizione della documentazione relativa al conto corrente da parte del c.t.u. e poiché la ricostruzione del rapporto, con la rideterminazione del saldo di conto corrente, era stata effettuata esclusivamente sulla base di detta documentazione, le risultanze della consulenza non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione.
Alla luce di tali considerazioni, rigettava la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione delle somme che il correntista assumeva come indebitamente versate, pertanto accoglieva l’appello e condannava il correntista al rimborso, in favore della Banca, delle spese del doppio grado del giudizio.
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
INDEBITO: L’ILLEGITTIMO ORDINE DI ESIBIZIONE NON SALVA IL CORRENTISTA IN APPELLO
LA MANCATA RICHIESTA EX ART. 119 TUB RENDE INUTILIZZABILI I DOCUMENTI ACQUISITI IN CONTRASTO ALL’ART. 115 CPC
Sentenza | Corte D’Appello Napoli, Pres. Rel. Minisci | 15.07.2015 | n.3225
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