Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Non può il giudicante, di ufficio, procedere alla correzione delle lacune così riscontrate nella azione, men che meno per il tramite di CTU, che assumerebbe un valore non solo esplorativo, ma, in ultima analisi, di supplenza a carenze defensionali imputabili alla parte.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti con la sentenza del 1 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata una società correntista conveniva in giudizio la Banca per ottenere l’accertamento della nullità delle clausole che prevedevano l’applicazione di costi, spese e commissioni ritenute illegittime e la conseguente ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
La domanda attorea si fondava, in particolare, su di una perizia tecnico-contabile elaborata in assenza della documentazione contrattuale e degli integrali estratti conto dei rapporti contestati.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando l’avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi“, sicché il medesimo ha l’onere di produrre in giudizio sia i contratti sia gli estratti contro integrali nei quali sono indicate le singole rimesse ripetibili.
La carenza allegatoria dell’attore — quanto alla corretta individuazione delle poste asseritamente indebite, e delle ragioni che sosterrebbero la tesi della mancanza di una sottostante causa debendi — non può essere colmata d’ufficio dal giudice, men che meno per il tramite di CTU, che assumerebbe un valore non solo esplorativo, ma, in ultima analisi, di supplenza a carenze defensionali imputabili alla parte.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato la domanda della correntista, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO CTU: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA SE MANCA LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
L’ONERE PROBATORIO CIRCA GLI AVVENUTI PAGAMENTI È IN CAPO AL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 31.03.2020 | n.237
ALL’INERZIA DELLO STESSO NON PUÒ SOPPERIRE L’ISTANZA EX ART. 210 CPC
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Manuela Cortelloni | 05.03.2020 | n.339
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE LE RAGIONI NELL’IMPOSSIBILITÀ DI PRODURRE I DOCUMENTI
IN MANCANZA L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. È INAMMISSIBILE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 03.03.2020 | n.135
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