ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di attualità del conto corrente, è inammissibile l’azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca. L’azione attorea può essere infatti esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’accertamento dell’illiceità degli addebiti eseguiti dall’istituto di credito, esclusa ogni ipotesi condannatoria alla restituzione dell’asserito indebito oggettivo.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del tasso soglia, l’errore della tesi “all inclusive” sostenuta dal correntista appare palese ove si abbia riguardo alla norma chiarificatrice di cui all’art. 2 bis, comma secondo, del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. 2/2009, che stabilisce che il limite previsto dal terzo comma dell’art., 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, con la sentenza n. 3229, depositata in data 26.11.2015.
Nel caso in esame, un cliente ed il relativo fideiussore convenivano in giudizio la banca contestando, nell’esecuzione del rapporto di conto corrente, l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici, oltre che di indebite commissioni di massimo scoperto, concludendo per la ripetizione delle somme illegittimamente riscosse dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale eccepiva l’inammissibilità della spiegata azione di ripetizione di indebito, evidenziando l’attualità del rapporto bancario inter partes e, dunque, l’assenza di pagamenti eseguiti dal correntista; l’istituto di credito evidenziava altresì “la non conformità a diritto delle modalità di calcolo del tasso soglia ex lege 108/96“, oltre che la liceità della pratica anatocistica dopo la delibera CICR del 2000 e la prescrizione dell’azione per il periodo ad essa precedente; rilevava, inoltre, la pattuizione della c.m.s. già nell’apertura di credito del 25.9.1998 (doc. 16 della convenuta); eccepiva, infine, l’assenza di prova circa l’asserita liberazione del fideiussore dalla garanzia prestata.
Il Tribunale, in accoglimento delle difese spiegate dalla convenuta, ha rigettato in toto le domande attoree, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
In particolare, il provvedimento in commento ha preliminarmente chiarito che l’attualità del rapporto di conto corrente precluda radicalmente al correntista la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientrando nei margini dell’ammissibilità soltanto l’eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca.
Relativamente alle movimentazioni ante 05.12.2003 (citazione notificata in data 05.12.2013), il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, restando così travolto il lamentato illecito anatocistico antecedente la liberalizzazione di cui alla nota delibera C.I.C.R. del 09.02.2000. Sul punto, il provvedimento in commento ha richiamato il precedente rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Lucca del 10.05.2013 ed i principi ivi cristallizzati, “tali da superare convincentemente il pur noto (e certamente autorevolissimo) arresto delle SS.UU. in materia“.
Si aggiunga, poi, “quanto al principale presupposto sostanziale affinchè decorra la prescrizione (vale a dire la possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.civ.), come nulla osti a ben vedere a che il correntista agisca per far accertare anche in corso di rapporto l’illegittimità di ogni annotazione a debito (e più in generale di ogni operazione eseguita dalla banca in suo danno), avendo egli ex art. 1852 c.c. (a differenza dell’istituto bancario), la disponibilità in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito“.
Invero, come chiarito dalla sentenza de qua, gli attori “ben avrebbero potuto agire in via cognitiva per far valere le (asserite) illiceità odierne a far data da ogni singola operazione“, indipendentemente dalla natura di pagamento delle rimesse su conto corrente, così da produrre gli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, c.c..
Quanto agli ulteriori, dedotti profili di illiceità, il Giudice ha escluso anzitutto l’applicazione di interessi usurari, fondandosi la relativa doglianza “su fuorvianti modalità di calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, giacché espressamente difformi dalle modalità tecniche di rilevazione fissate in materia dalla Banca d’Italia, poi recepite nei decreti ministeriali destinati ad implementare la norma penale in bianco di cui all’art. 644 c.p.“. In sostanza, il metodo “all inclusive” dedotto da parte istante, risultava del tutto stridente con la disciplina di cui all’art. 2 bis della legge n. 2/2009, che al secondo comma detta specifica disciplina transitoria.
Parimenti destituite di fondamento, le doglianze relative al fenomeno anatocistico, in ragione del disposto della delibera CICR del 09.02.2000, oltre che all’applicazione di commissioni di massimo scoperto, in virtù del “combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 2 bis del cit. D.L. 29.11.2008 che, nel regolare le nuove commissioni (con la nullità pro futuro di quelle per esposizioni sotto i 30 gg. ovvero per quelle non legate a concreto affidamento ovvero ancora non conformi al dettato della norma), concedeva termine di gg. 150 a far data dalle legge di conversione per l’adeguamento dei contratti in corso, così tipizzando causalmente tanto le vecchie quanto le nuove c.m.s., con l’ovvio limite della pattuizione scritta determinata o determinabile“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti cpntributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: PRESUPPONE SALDO NEGATIVO IN PRESENZA DI CHIUSURA DI C/C
L’AZIONE NON PUÒ PRESCINDERE DAL PAGAMENTO DI SOMME, CON RELATIVO ARRICCHIMENTO DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Maria Grazia Cassia | 16-04-2015 | n.1162
ANATOCISMO E INTERESSI. L’IRRIPETIBILITA’ DELLE RIMESSE “RIPRISTINATORIE”: PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Sentenza | Tribunale di Treviso, Padova, Paola | 25-02-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: INFONDATA SE IL CONTO È ANCORA APERTO
LE RIMESSE NEI LIMITI DEL FIDO NON HANNO NATURA SOLUTORIA
Sentenza | Tribunale di Livorno, dott. Luciano Arcudi | 05-08-2014
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
USURA BANCARIA: IRRILEVANTE LA CMS NEI RAPPORTI ANTE 2010
GLI ISTITUTI DI CREDITO NON POSSONO OPERARE IN MANIERA DIFFORME DALLE INDICAZIONI DEL PROPRIO ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, dott.ssa Pierangela Cossu | 11-03-2015
USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 | n.7234
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 643/2015