Provvedimento segnalato dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
Quando il rapporto conto corrente è ancora aperto al momento della citazione, la domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile in quanto il rapporto di conto corrente ha carattere unitario, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.
Posto che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile, nell’ipotesi in cui il rapporto sia ancora in essere non è possibile ritenere l’esistenza di “pagamenti”, per i quali sia possibile la ripetizione da parte del correntista.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone con la sentenza n. 626 del 19.03.2018.
Nella fattispecie esaminata una società correntista conveniva in giudizio la Banca con la quale intratteneva un rapporto di apertura di credito in conto corrente, cessato a suo dire nel 2008, chiedendo di accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l’effetto, condannare la Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto delle domande.
La causa veniva interrotta per l’intervenuto fallimento della società attrice e poi riassunta dalla Curatela del Fallimento, che si riportava alla citazione originaria.
Espletata CTU tecnico – contabile, emergeva che il rapporto dedotto in giudizio era, in realtà, ancora in essere in quanto erano stati depostati estratti conto riferiti a trimestri successivi alla data di asserita cessazione del rapporto.
Il Giudicante ha quindi evidenziato che in considerazione del carattere “unitario” del rapporto di conto corrente, solo con la chiusura dello stesso si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con la conseguenza che laddove il rapporto al momento della proposizione della domanda giudiziale sia ancora in essere, non è possibile determinare la sussistenza di “pagamenti” in thesi ripetibili.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale si è quindi pronunciato per l’integrale rigetto delle domande proposte dall’attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
RIPETIZIONE INDEBITO: IN PENDENZA DI RAPPORTO L’AZIONE È IMPROPONIBILE
PARIMENTI INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO IN QUANTO CONNESSA ALLA DOMANDA PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Marco Pugliese | 20.02.2018 | n.682
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
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