Segnalato dall’ Avv. Marco Battaglia del foro di Roma con nota di accompagnamento
La domanda di ripetizione degli interessi indebiti in quanto anatocistici e della commissione di massimo scoperto è inammissibile nell’ipotesi in cui il conto corrente sia ancora aperto.
La mera annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art.2033 c.c., pertanto se il correntista non allega l’esistenza di pagamenti e rimesse solutorie fondate sugli stessi, ogni indagine risulta superflua anche se la Banca deduce e documenta l’esistenza di una apertura di credito in conto corrente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia Dott.ssa Rossella Pegorari, con l’ordinanza ex art. 702-ter, comma V, c.p.c. emessa il 05.01.2017.
Nel caso di specie una SOCIETÀ SRL conveniva in giudizio la BANCA con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, su cui veniva regolata un’apertura di credito, dolendosi dell’illegittima applicazione di anatocismo trimestrale degli interessi passivi oltre a commissioni di massimo scoperto e chiedendo la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
Si costituiva in giudizio la BANCA resistente deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., trattandosi, nella fattispecie, di rapporto ancora in essere al momento della domanda ed eccependo, quanto all’anatocismo, la manifesta infondatezza della doglianza avversaria, atteso che i contratti di conto corrente in contestazione erano stati stipulati nel mese di dicembre 2009, dunque, in epoca ben successiva all’entrata in vigore della Delibera CICR 09 Febbraio 2000, nonché, in merito all’applicazione delle CMS, che le stesse non erano state pattuite, né tantomeno applicate.
La BANCA, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
In merito, il giudice osservava che la domanda avanzata dalla correntista di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti in quanto anatocistici e della commissione di massimo scoperto era prima ancora che infondata, inammissibile essendo il conto corrente ancora aperto, e che la mera annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art.2033 c.c..
Oltre a ciò, il Tribunale evidenziava che nonostante la resistente avesse dedotto e documentato l’esistenza di una apertura di credito in conto corrente, il ricorrente non aveva minimamente posto a fondamento dei propri assunti e dunque allegato, l’esistenza di pagamenti e rimesse solutorie fondate sugli stessi, di talchè ogni indagine sugli stessi risultava superflua.
In ultimo il giudicante rilevava che, anche a voler prescindere dai suesposti rilievi, il rigetto della proposta azione di nullità parziale del contratto di conto corrente doveva disporsi in considerazione della mera disamina del testo contrattuale, sicchè sussistevano i presupposti per l’applicabilità dell’art.96, comma 3, c.p.c..
In ragione di tali considerazioni, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta dalla correntista, condannandola alla rifusione in favore della Banca delle spese di lite ed al pagamento di un importo pari alle predette spese, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi:
IN MANCANZA INAMMISSIBILE ISTANZA EX ART. 210 CPC E CTU CONTABILE
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore | 02.11.2016 | n.3078
QUESTI SONO DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE, IN BASE AL DIRITTO DI CUI ALL’ART. 119 T.U.B.
Sentenza | Tribunale di Rimini, dott. Federico Monaco | 27.10.2016 | n.1319
ANCHE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO È INAMMISSIBILE IN QUANTO NON È UNA DOMANDA AUTONOMA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
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