In tema di indebito bancario, il cliente che agisca in giudizio per ottenere l’accertamento della illegittima contabilizzazione di poste passive ha l’onere di indicare l’esistenza e l’entità di tali addebiti.
Allorquando invece si limiti a svolgere considerazioni astratte, prive di ogni riferimento fattuale al rapporto concretamente intercorso tra le parti, deve ritenersi che la domanda soffra di eccessiva genericità e di mancanza di supporto probatorio.
Ove il rapporto di conto corrente bancario sia ancora in corso, l’azione di ripetizione è inammissibile, in quanto le eventuali somme illegittimamente addebitate dalla Banca al cliente sono esigibili solo dopo l’estinzione del rapporto.
Allorché il correntista-attore non specifichi se e quali somme siano state da lui pagate nel corso del rapporto a titolo di anatocismo, deve ritenersi accoglibile l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca-convenuta, anche laddove formulata in termini parimenti generici.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna – Pres. Aponte – Rel. Velotti – con la sentenza n. 1144 del 30 aprile 2018.
Nella vicenda processuale esaminata, un cliente conveniva in giudizio la banca con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, in riferimento al quale deduceva l’illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed interessi capitalizzati, dolendosi altresì della arbitraria determinazione delle date di valuta.
Il correntista concludeva, in primo grado, per la restituzione delle somme addebitate a tale titolo.
Resisteva in giudizio la banca, che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale respingeva in prima istanza le domande del cliente-correntista, in quanto il rapporto bancario oggetto di contestazione era ancora aperto al momento della proposizione della domanda, pertanto le eventuali somme illegittimamente addebitate dalla banca risultavano inesigibili.
Inoltre, il Giudice di prime cure rilevava che le doglianze dell’attore erano totalmente generiche ed indeterminate, in quanto il cliente non solo non aveva prodotto in giudizio il contratto di c/c, dal quale desumere le condizioni attive e passive, ma si era limitato a svolgere considerazioni astratte, prive di ogni riferimento fattuale al rapporto concretamente intercorso tra le parti.
Pertanto, in assenza di analitica esplicazione delle poste asseritamente illegittime, il Tribunale decideva di non dar corso ad alcuna consulenza tecnico contabile, che sarebbe risultata meramente esplorativa.
Avverso la sentenza sfavorevole il cliente proponeva appello ed, in particolare, nell’atto processuale introduttivo modificava le proprie difese, sostenendo che la propria domanda non era diretta ad ottenere una ripetizione di somme indebitamente pagate, ma tendeva ad ottenere l’accertamento della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle cms.
La Corte, pronunciandosi per l’infondatezza del gravame, ha sostanzialmente confermato la linea argomentativa tracciata dal giudice di prime cure, offrendo però approfonditi spunti di riflessione su alcune questioni “chiave” del contenzioso bancario.
In primis, rilevando l’intervenuto “cambio di rotta” dell’appellante sulla formulazione delle proprie domande – ed avvalorata la corretta qualificazione operatane dal Tribunale – il Collegio felsineo ha fatto riferimento al consolidato orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010, per il quale l’azione di ripetizione può essere proposta solo all’esito dell’estinzione del rapporto bancario, ammesso che il correntista dia prova dei pagamenti indebiti.
Ciò posto, la Corte ha stigmatizzato la genericità e la mancanza di supporto probatorio dell’attore in primo grado, correttamente osservando che, nell’ipotesi in cui sia il cliente (e non la banca) ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento della illegittima contabilizzazione di poste passive (ad es. per interessi anatocistici e per cms, come avvenuto nella fattispecie), l’onere di provare l’esistenza e l’entità di tali addebiti è a esclusivo carico del cliente stesso (Cass. 1955/2016).
Detto in altri termini, il correntista – attore in ripetizione – deve precisare le rimesse asseritamente indebite, non potendosi limitare a contestarne genericamente l’illegittimità, tentando poi di supplire all’onere di allegazione e deduzione attraverso la richiesta di c.t.u. contabile.
Da tale notazione deriva un ulteriore importante principio in tema di prescrizione.
Nel caso di specie, il cliente aveva invocato in primo grado l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e la Banca aveva allegato l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della “storica” delibera CICR 9 febbraio 2000, adottando quella forma di pubblicità sufficiente – come affermato da copiosa giurisprudenza – a ritenere valida la capitalizzazione per il periodo successivo. Per il periodo pregresso, invece, l’istituto aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione.
Per la Corte emiliana, “non avendo l’attore specificato se e quali somme siano state da lui pagate nel corso del rapporto […] a titolo di anatocismo (secondo quanto statuito da Cass. 28819/2017, che richiama Cass. SU 24418/2010), l’eccezione [di prescrizione] sollevata dalla convenuta deve ritenersi fondata”.
L’osservazione è particolarmente degna di nota e conduce ad affermare che è del tutto ammissibile ed accoglibile l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in forma generica, laddove l’azione di ripetizione non sia stata introdotta in termini specifici, con l’indicazione delle singole poste asseritamente indebite.
Con riferimento alle doglianze in tema di usura oggettiva, il Collegio ha confermato l’inammissibilità delle censure determinata dalla mancata produzione in giudizio i decreti ministeriali recanti la determinazione dei tassi soglia, trattandosi di atti amministrativi dei quali il giudice non può avere conoscenza d’ufficio (Cass. 11706/2002, con menzione di altro precedente).
Importante anche il principio espresso in ordine alle richieste istruttorie formulate dall’attore in primo grado – e disattese: allorquando sia il cliente ad agire, è su quest’ultimo che incombe l’onere di dimostrare l’esistenza e l’entità degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca (Cass. 1955/2016, sopra citata), anche e soprattutto producendo la documentazione bancaria acquisibile nelle forme dell’art. 119, quarto comma, del Tub.
Ne consegue che la lacuna probatoria non può essere colmata con la richiesta di esibizione documentale nelle forme dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Detto altrimenti: avendo il cliente la possibilità di conseguire – ante causam – la documentazione bancaria nelle forme e nei limiti della richiesta ex art. 119 T.U.B., lo stesso non può sottrarsi al proprio onere probatorio mediante lo strumento della richiesta di esibizione documentale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello formulato dal cliente condannandolo al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
PRESCRIZIONE RIMESSE IN C/C: L’ECCEZIONE DELLA BANCA È VALIDAMENTE PROPOSTA ANCHE SE GENERICA
SPETTA AL GIUDICE VERIFICARE QUALI OPERAZIONI SIANO IRRILEVANTI AI FINI DELLA PRESCRIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 22.02.2018 | n.4372
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
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