Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, pertanto, il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l’onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall’origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Se, invece, è il correntista che agisce in ripetizione d’indebito, spetta a lui provare il titolo dell’indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi, con l’ordinanza n. 33321 del 21 dicembre 2018.
Nel caso in esame la Curatela di un fallimento conveniva in giudizio una banca, con la quale la società fallita aveva stipulato un contratto di conto corrente, per la ripetizione dell’indebito, eccependo l’applicazione di clausole illegittime (concernenti tasso debitore, capitalizzazione trimestrale, commissione massimo scoperto e malgoverno della gestione delle valute) al contratto de quo, al quale erano agganciati un conto anticipi ed un conto negoziazioni assegni, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contrastava le avverse pretese.
Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiarato in euro 41.622,17 il credito della banca alla data del 15/4/1996, oltre interessi legali.
Successivamente, sull’appello proposto dalla Curatela, invece, la Corte territoriale aveva affermato, dando atto che la banca aveva prodotto gli estratti conto in modo incompleto giacché il primo disponibile risaliva al 31/12/1992, che il dato ricavabile da ciò era privo di valore probatorio e che il dato contabile di partenza doveva essere “zero”, tanto più che era stata accertata l’illegittimità delle clausole applicate dalla banca al rapporto; ciò indipendentemente dal fatto che l’azione esercitata dal correntista fosse di accertamento negativo del credito preteso dalla banca, ovvero di accertamento positivo e di conseguente condanna alla corresponsione del credito vantato dal correntista nei confronti della banca, dovendosi partire in ogni caso da un dato certo che non poteva essere individuato in quello riportato nel primo estratto che la banca aveva inteso produrre.
La banca ha proposto ricorso per cassazione, basato su DUE motivi:
– 1. violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. con riferimento all’azione di cui all’art.2033 cod. civ., sostenendo che la Corte d’Appello aveva violato i principi in tema di onere della prova per la ripetizione dell’indebito oggettivo;
– 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 1988, 2727, 2729 cod. civ. e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ.
La Suprema Corte, sulla base dei motivi di ricorso della banca, ha affermato che è onere del correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito, fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi“, pertanto, il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno rappresentato che se è la banca ad agire per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l’onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall’origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Tuttavia, se invece – come nel caso di specie – è il correntista ad agire in ripetizione d’indebito, spetta a lui provare il titolo dell’indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Con riferimento al caso di specie, risulta che la banca, la quale pure stragiudizialmente aveva asserito di essere creditrice del Fallimento, nella fase giudiziale non ha chiesto l’accertamento del suo preteso credito, ma si è limitata ad instare per il rigetto della avversa domanda.
In tal senso, a parere dei giudicanti, gli oneri probatori per la ripetizione dell’indebito continuavano a gravare esclusivamente sul Fallimento, originario attore.
Per le suddette ragioni gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata dalla banca, rinviando alla Corte di appello Lecce in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DELLA CAUSA DEBENDI
LA DOMANDA GENERICA È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIA IN QUANTO COMPORTA UNA IRRAGIONEVOLE INVERSIONE ONERE PROVA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio | 04.05.2018 | n.853
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO CONTESTATO E GLI ESTRATTI CONTO TRIMESTRALI
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA IN QUANTO IL CLIENTE AVEVA CURA DI CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 24.01.2018 | n.1818
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
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