ISSN 2385-1376
Testo massima
La mera annotazione di poste addebitate dalla banca al correntista non può “trasformare” i versamenti effettuati dal correntista stesso in altrettanti indebiti.
L’azione di ripetizione di indebito non può essere esperita in presenza di un conto ancora aperto.
Questi sono gli interessanti principi espressi dal Tribunale di Livorno, dott. Luciano Arcudi con la sentenza del 5 agosto 2014 ove ha respinto una domanda di indebito proposta a carico di una Banca.
Nel caso di specie, un cliente citava in giudizio la banca sul presupposto che il conto corrente era stato acceso nel 1979 e non ancora chiuso, chiedendo l’accertamento della nullità dei contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra l’attore e la banca convenuta, con particolare riferimento alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico e di applicazione degli interessi ultralegali, cms, rideterminando l’esatto rapporto dare-avere tra le parti, conseguentemente, condannare la stessa banca alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
Il Giudice, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 798/2013) ha evidenziato come la mera annotazione di poste addebitate dalla banca al correntista non può “trasformare” i versamenti effettuati dal correntista stesso in altrettanti indebiti.
A ciò è da aggiungere che nel corso del giudizio era stata disposta CTU contabile, che accertava trattarsi di conto affidato.
Trattandosi, pertanto, di conto corrente affidato ed avendo il correntista sempre agito entro i limiti del fido nessuna delle rimesse assumeva carattere solutorio.
Il Tribunale di Livorno ha rilevato come il caso di specie rientrasse nella pronuncia della giurisprudenza di legittimità citata secondo cui l’azione di ripetizione di indebito non può essere esperita in presenza di un conto ancora aperto.
Il Tribunale ha ribadito a questo punto come “non sussiste, fino a quando il conto corrente non viene chiuso, la possibilità di accertare una situazione “dare-avere” che giustifichi la presentazione di una domanda di condanna alla ripetizione di somme “indebitamente addebitate”.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata dall’attore.
Per verificare ulteriori precedenti si veda:
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giud. Dott. Mondini | 07-04-2014 | n.542
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 07-07-14
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 617/2014