A far data dell’entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 il contratto di apertura di credito (come tutti i contratti bancari) deve essere redatto (e dunque provato) per iscritto e comunque, e pur con riferimento al periodo precedente, la tolleranza di fatto all’uso dell’affidamento e dunque all’utilizzo di credito appare fatto di per sé inidoneo a comprovare l’assunzione da parte della banca delle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito, soprattutto quando tali circostanze di fatto non consentano neppure di determinare l’ammontare del fido asseritamente accordato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino, con la sentenza n. 2167 del 17 agosto 2018.
La pronuncia trae origine dalla vicenda che ha riguardato una società a responsabilità limitata ed i suoi soci che hanno convenuto in giudizio una Banca con cui avevano intrattenuto dei rapporti di conto corrente e di mutuo fondiario.
Gli attori, in particolare, deducevano che la convenuta aveva percepito delle somme in modo illegittimo, sulla base dell’applicazione della clausola di rinvio agli usi su piazza, e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Costituitosi in giudizio, l’istituto di credito contestava tutto quanto ex adverso formulato concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Catania, nel dirimere la controversia, conformandosi a copiosa giurisprudenza di merito (Cfr. Tribunale di Catania, ordinanza del 21.3.2013, Corte Appello di Napoli ordinanza del 19.2.2013; Corte Appello di Torino ordinanza del 1.10.2012 Tribunale di Cosenza sentenza n. 461/13; Tribunale di Torino sentenza del 4.3.2013) ha ritenuto irrilevante il cosiddetto “fido di fatto” ai fini dell’individuazione delle rimesse ripristinatorie e solutorie.
Nell’argomentare tale assunto, il Giudice ha evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 154/1992, per il contratto di apertura del credito, così come per gli altri contratti bancari, è richiesta la forma scritta ad substantiam e ad probationem.
Inoltre, l’Organo giudicante ha sottolineato che, anche con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore della legge sopracitata, la tolleranza di fatto all’uso dell’affidamento e all’utilizzo di credito è inidonea a far sorgere, in capo alla Banca, le obbligazioni derivanti da un contratto di apertura di credito; ciò in virtù dell’impossibilità di determinare l’ammontare del fido accordato.
In conclusione, il Giudice catanese ha ritenuto che la mera aspettativa originata dal fatto che l’istituto di credito paghi assegni anche quando l’esposizione creditoria superi il limite del fido debba essere considerata del tutto priva di rilevanza giuridica.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
RIPETIZIONE INDEBITO: OVE LA BANCA ECCEPISCA L’INESISTENZA DI UN CD. FIDO DI FATTO IL CLIENTE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
IN CASO DI PROPOSIZIONE DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE, RICADE SUL CORRENTISTA LA PROVA DELL’AFFIDAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. D’Avino – Rel. Elefante | 03.01.2018 | n.13
INDEBITO – PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE FIDO DI FATTO IN QUANTO NULLO EX ART. 117 TULB
SONO NULLI I CONTRATTI PRIVI DELLA FORMA (SCRITTA) RICHIESTA AD SUBSTANTIAM
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Macagno | 09.06.2017 | n.1277
INDEBITO: SE IL CLIENTE NON PROVA L’AFFIDAMENTO LE RIMESSE SI INTENDONO SOLUTORIE
LA PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DAL SINGOLO VERSAMENTO
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Savino Gambatesa | 21.05.2015 | n.2353
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