ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Giovan Battista Casalini di Parma
Chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti, specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda solo a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti, o circostanze non provati.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Monza, giudice dott.ssa Lojacono, con la recente pronuncia del 23 maggio 2016, n. 1411 emessa all’esito del giudizio di ripetizione di somme indebitamente percepite, promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito con il quale intratteneva rapporti di conto corrente bancario ed apertura di credito.
In particolare, parte attrice ancorava la propria pretesa agli ormai usuali profili di nullità – illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usura, anatocismo, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto – senza, però, fornire sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Ed infatti, in ossequio al dictum dell’art. 2697 c.c., l’onere probatorio è a carico di chi agisce in giudizio e, dunque, nel caso di specie, del soggetto che domanda la restituzione del quantum indebitamente versato.
A parere del giudicante, la società correntista sarebbe incorsa in difetto di allegazione, non avendo prodotto estratti conto, contratti di conto corrente ed apertura di credito, ma limitandosi a chiedere all’adito Tribunale di ordinarne l’esibizione alla banca convenuta.
Si rileva che, sul punto, è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento per il quale non è ammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c., laddove non sia stata già presentata, in via stragiudiziale, richiesta di documentazione ex art. 119, comma IV, T.U.B. all’istituto di credito.
Alle considerazioni sin qui svolte in tema di onere probatorio e difetto di allegazione si aggiungono quelle successivamente articolate dal Tribunale di Monza in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
Riportando alcuni dei molteplici precedenti giurisprudenziali sul punto, il giudice adito ha nuovamente chiarito la natura propria del suddetto strumento, il quale, fungendo da ausilio per il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e che richiedano specifiche competenze, non può utilizzarsi per sopperire alle carenze probatorie cui sia incorsa una delle parti del giudizio.
A soccombere alle richiamate lacune non rileva neppure, a parere del giudicante, la perizia di parte depositata dalla società correntista unitamente all’atto introduttivo, in quanto redatta, per espressa ammissione dell’esperto, in assenza dei documenti all’uopo necessari.
Degna di nota è anche la valutazione preliminare dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla banca convenuta, per essere ancora in corso il rapporto di conto corrente al momento della proposizione della domanda di ripetizione dell’indebito.
Precisa il Tribunale che, come da costante orientamento della Corte di Cassazione, “l’azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito, in quanto prima di tale momento non può parlarsi di un pagamento in senso tecnico-giuridico”.
Difatti, perché possa parlarsi di pagamento è necessario che il versamento abbia avuto una finalità solutoria e non già meramente ripristinatoria, circostanza che può dirsi verificata solo allorquando, conclusosi il rapporto, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale (ex multis, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: CTU INAMMISSIBILE A FRONTE DI GENERICHE CONTESTAZIONI
IL CLIENTE-ATTORE NON PUÒ OVVIARE ALLE PROPRIE CARENZE PROBATORIE MEDIANTE PERIZIA D’UFFICIO
Ordinanza Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, dott. M. Emanuele Quadrami 03-02-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE FORNIRE IN MODO SPECIFICO LA PROVA DI QUANTO ASSUME
NON PUÒ RICHIEDERE UNA C.T.U. CONTABILE VOLTA A COLMARE LA DEFICIENZA DELLE PROPRIE ALLEGAZIONI
Sentenza Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio 02-01-2016 n.31
RIPETIZIONE DI INDEBITO: ORDINE DI ESIBIZIONE E CTU NON POSSONO COLMARE LACUNE PROBATORIE
IL CLIENTE DEVE PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL FONDAMENTO DELLA SUA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Monza, dott.ssa Carmen Arcellaschi 07-05-2015 n.1318
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 283/2016
Tags : 1411, 17.05.2016, allegazione, attrice, CTU, deficienza, Dott.ssa Claudia Lojacono, esplorativa, indebito, negata, onere, parte, probatoria, prova, Ripetizione, se, Tribunale di Monza