L’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, secondo il disposto di cui all’art 177 comma 1° c.p.c., trattandosi di provvedimento non idoneo ad incidere sulla decisione della causa, può essere revocato o comunque modificato, senza con ciò comportare una deroga al regime delle preclusioni che caratterizza l’impianto del processo civile, in presenza di nuove esigenze probatorie o di fattori sopravvenuti nuovi oppure, secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina, anche laddove vi sia un ripensamento del giudice
Peraltro, un criterio, benché non espressamente codificato, ma sicuramente sufficiente a giustificare una rivisitazione dell’ordinanza ammissiva delle prove, è costituito dalla violazione di regole processuali con conseguente ammissione di mezzi istruttori che poi non potrebbero essere utilizzati ai fini della decisione
L’esigenza di modifica dell’ordinanza risulta ancor più giustificata, nell’attuale sistema processuale, dal principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo (art 111 Cost) che impone di non aggravare la causa con attività inutili ed irrilevanti ai fini del decidere
Qualora il quesito proposto al CTU sia inconferente al caso dedotto in lite, il Giudice revoca l’ordinanza di ammissione, specie quando il suo espletamento non risulti decisivo ai fini della risoluzione della controversia e sul punto vi sia un aperto contrasto giurisprudenziale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso con l’ordinanza del 16.04.2018.
La controversia di cui era stato investito il Giudice aveva ad oggetto una domanda di nullità, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni avanzata dai garanti e dall’accollante di un contratto di mutuo acceso a nome di una società commerciale.
In particolare, i profili di doglianza investivano il superamento del tasso soglia, l’anatocismo e l’applicazione di alcune clausole.
La parte attrice presentava l’istanza per l’espletamento di una CTU econometrica che veniva ammessa dal Magistrato con ordinanza.
La parte convenuta chiedeva la revoca del suddetto provvedimento.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza de qua non è un provvedimento idoneo ad incidere sulla decisione della causa, in quanto la consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudicante, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, peraltro può essere revocata o comunque modificata, senza con ciò comportare una deroga al regime delle preclusioni.
In generale, la scelta del Giudice di revocare l’ordinanza ammissiva delle prove può derivare dalla violazione di regole processuali con conseguente ammissione di mezzi istruttori che poi non potrebbero essere utilizzati ai fini della decisione, oltre che dall’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo (art 111 Cost) che impone di non aggravare la causa con attività inutili ed irrilevanti ai fini del decidere.
Nel caso di specie, il quesito proposto al CTU doveva ritenersi non conferente, in quanto la documentazione probatoria risultava sufficiente a superare la questione del rapporto tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’usura, peraltro l’espletamento della CTU sul tema non risultava decisiva, in quanto non vi era alcuna specifica doglianza della parte attrice che piuttosto si limitava a sostenere il superamento del tasso soglia considerando anche la clausola di estinzione anticipata, sulla quale vi è un aperto contrasto giurisprudenziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha revocato l’ordinanza rinviando per la precisazione delle conclusioni su tutti i temi posti a supporto della domanda e riservandosi all’esito della decisione emessa nella pienezza del contraddittorio di rivalutare l’ammissione della CTU.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: RIGETTATO ORDINE DI ESIBIZIONE E REVOCATA CTU CONTABILE
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO ED I CONTRATTI E NON PUÒ ACQUISIRLI EX ART. 210 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipala | 10.03.2015 |
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