La mancanza di continuità negli estratti conto e l’impossibilità di ricostruire i rapporti di dare ed avere precludono in modo evidente la possibilità di procedere alla determinazione del saldo di tali rapporti e quindi di porre a carico della banca le eventuali maggiori somme da essa introitate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Mazzino Barbensi, con la sentenza n. 336 del 29.04.2019.
La vicenda, in particolare, ha riguardato una correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari e anatocistici.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la nullità della citazione e la prescrizione dei diritti azionati e, nel merito, l’infondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che, quanto al merito, è fondamentale il rilievo svolto dal c.t.u. relativamente all’insufficienza della produzione documentale dell’attrice.
Invero, nella relazione peritale è espressamente riferito che “la documentazione è incompleta in quanto negli estratti conti sono presente i movimenti dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, per gli estratti scalari sono presenti sono i riassunti delle competenze senza i saldi per valuta”.
Invero, le conseguenze di tale incompletezza documentale – le quali non possono che andare a carico della parte che ha assunto processualmente e sostanzialmente il ruolo di parte – consistono nell’impossibilità di ricostruire i rapporti dare/avere in quanto nella documentazione depositata non vi continuità negli estratti conto.
Pertanto, non essendo possibile ricostruire i saldi di conto corrente, né verificare sia il computo dei cc.dd. giorni valuta che le rimesse solutorie, la domanda è stata ritenuta priva di possibilità di accoglimento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande proposte dalla correntista e l’ha, altresì, condannata al pagamento integrale delle spese di CTU, oltre che a quelle di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA INDICARE LE SINGOLE RIMESSE SOLUTORIE
IN MANCANZA SI VERIFICA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN QUANTO LA BANCA NON PUÒ PROPORRE L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Giovanna Caso | 11.07.2018 | n.2341
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-onere-del-correntista-indicare-le-singole-rimesse-solutorie
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CORRENTISTA NON INDICA LE SINGOLE RIMESSE
LA MANCATA SPECIFICAZIONE NON È SANABILE ATTRAVERSO UN’ESPLORATIVA CTU CONTABILE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 30.04.2018 | n.1144
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-correntista-non-indica-le-singole-rimesse
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-nulla-la-citazione-senza-lindicazione-della-condizione-contrattuale-illegittima-e-delle-singole-rimesse
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