Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
E’ inammissibile la domanda volta all’accertamento del saldo di conto corrente ove ancora aperto.
La domanda di ripetizione di indebito non può essere recuperata attraverso l’estinzione del conto corrente “in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella presa di mira nell’atto di citazione.
L’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla Banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della Banca; con la conseguenza che il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, in senso proprio, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Quando il conto corrente è ancora aperto, l’interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli; la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti, con la sentenza n. 878 del 21.04.2017.
Una società correntista conveniva in giudizio la Banca e, deducendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario, assistito da affidamenti di tipologia ed importo variabili, nonché un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, in riferimento ai quali lamentava l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari ed anatocistici, chiedeva la rideterminazione dell’ultimo saldo di conto corrente assunto per il ricalcolo con l’accreditamento in favore della correntista della somma di denaro determinata in causa, ove il conto corrente fosse risultato esistente al tempo della decisione, ovvero, la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse, nella diversa ipotesi in cui il conto corrente, al tempo della decisione, fosse risultato estinto.
La Banca si costituiva in giudizio contestando ogni deduzione di controparte e chiedendo il rigetto integrale delle relative domande, tanto sulla base di eccezioni di natura pregiudiziale (data la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dell’art. 163, n. 4, c.p.c.) e preliminare (per intervenuta prescrizione delle pretese attoree), quanto sulla base di eccezioni di merito (per l’infondatezza delle contestazioni avversarie).
Nelle more del giudizio, la correntista deduceva di aver esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente, con comunicazione inoltrata alla Banca a mezzo raccomandata.
Il Tribunale di Verbania dichiarava inammissibili le domande formulate da parte attrice con la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
La correntista, quindi, con atto di citazione in appello, interponeva tempestiva impugnazione avverso la predetta decisione, deducendo che il Giudice di prime cure aveva errato nella dichiarata esclusione della sussistenza dell’interesse ad agire del correntista alla contestazione dell’applicazione di interessi anatocistici e tassi di interesse ultra legali nell’ipotesi di c/c aperto all’epoca dell’instaurazione del giudizio e poi chiuso nelle more del giudizio, e prima della sentenza di primo grado; nell’avere ritenuto applicabile l’istituto della mutatio libelli, nonostante l’odierna appellante avesse concluso anche in relazione all’ipotesi in cui nelle more del giudizio il conto corrente si fosse estinto per chiusura dello stesso.
La Banca appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
La Corte d’Appello, preliminarmente, osservava che il Giudice di prime cure aveva, correttamente, richiamato l’insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui nella pendenza di un rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti dal correntista non costituirebbero pagamenti, quanto, piuttosto, semplici rimesse aventi carattere ripristinatorio del fido concesso dalla Banca al cliente laddove eseguite su di un conto affidato e nell’ambito dell’affidamento concesso.
Il Tribunale aveva, infatti, sottolineato che l’azione di ripetizione dell’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla Banca, vuoi per cms o per interessi ultralegali non pattuiti o per l’illegittima applicazione del fenomeno anatocistico, può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente.
Solo in seguito alla chiusura del conto, infatti, il correntista è chiamato a saldare l’eventuale passività esposta e la relativa apertura di credito su di esso concessa, ed il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che, esatto dalla Banca, il correntista deve pagare portando il conto al cd. “saldo 0”.
Non esiste, infatti, prima di quel momento, una situazione realmente debitoria del correntista e la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati, si tradurrebbe in una indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.
Nè la domanda avrebbe potuto essere recuperata, attraverso l’estinzione del conto “in corso di giudizio”: infatti si sarebbe trattato non di una mera emendatio libelli, ma di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella presa di mira nell’atto di citazione.
La Corte d’Appello adita, nel confermare il ragionamento compiutamente espresso dal Tribunale, sottolineava che allorquando nelle more del giudizio l’attore aveva esposto il proprio recesso dal conto, aveva, in realtà, fondamentalmente modificato la domanda giudiziale nei suoi elementi costitutivi allegando tardivamente un fatto del tutto nuovo costituito dalla estinzione del conto e, quindi, dal prossimo verificarsi del pagamento, unico elemento che avrebbe potuto fondare il diritto di credito allegato da parte attrice.
Secondo il Giudice del gravame, infatti, l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla Banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della Banca; con la conseguenza che il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, potrà, dunque, parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Quando il conto corrente è ancora aperto, secondo la Corte, l’interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli; la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso.
Sulla base di quanto esposto, la Corte respingeva l’appello, condannando la società correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È ANCORA APERTO
LA MERA ANNOTAZIONE DI UNA POSTA DI INTERESSI ASSUNTI ILLEGITTIMI/USURARI NON INTEGRA UN PAGAMENTO RIPETIBILE
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott. Rossella Pegorari | 09.04.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Dott.ssa Carmen Ranieli | 05.04.2016 | n.581
ANCHE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO È INAMMISSIBILE IN QUANTO NON È UNA DOMANDA AUTONOMA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
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