La domanda di ripetizione proposta allorquando il conto risulta ancora aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Marco Martone, con la sentenza n. 123 del 01.07.2019.
Un imprenditore, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, conveniva in giudizio la banca della quale era correntista, lamentando che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi anatocistici, commissioni, valute, spese e costi non concordati e che pertanto il saldo del conto non corrisponderebbe all’effettiva movimentazione del dare e avere verificatosi tra le parti. Perciò, l’imprenditore ha chiesto la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate nel corso del rapporto.
Si è costituita in giudizio la Banca, eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse e l’infondatezza della pretesa, per aver rispettato le disposizioni in materia bancaria in ordine agli interessi anatocistici ed alle spese applicate.
Il caso ha rilevanza in quanto, in sede di memorie, ex art. 183, co. VI c.p.c., parte attrice ha modificato l’originaria domanda di ripetizione in accertamento, precisando che, alla data di deposito del ricorso introduttivo, il rapporto bancario era ancora aperto ed era stato chiuso nelle more del giudizio.
Questo perché la domanda di ripetizione, proposta allorquando il conto risulta ancora aperto, è inammissibile. Affrontando tale questione preliminare, però, il Giudice ribadisce che la domanda resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda.
Il Giudice ha chiarito che la mera annotazione in conto non integra un pagamento in senso tecnico, in quanto di “pagamento” potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Pertanto, in pendenza di rapporto, il correntista non potrà agire in ripetizione sulla base di mere annotazioni contabili, ma potrà unicamente ottenere il ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli e, dunque, una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare -se del caso – in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso.
Il Giudicante ha chiarito altresì che, in tal caso, l’inammissibilità della domanda di ripetizione si estende anche altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all’accoglimento della domanda di condanna.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: se il conto è aperto o viene chiuso in corso di causa l’azione è inammissibile
Inammissibili anche le domande “presupposte” in quanto l’interesse ad esse sotteso non può prescindere dalla richiesta restitutoria
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa-lazione-e-inammissibile
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa.html
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
Anche la richiesta di rideterminazione del saldo è inammissibile in quanto non è una domanda autonoma
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-inammissibile-lazione-restitutoria-ove-il-conto-sia-ancora-aperto-al-momento-della-notifica-della-citazione
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