ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Magi Fausto di Siena
In materia di ripetizione di indebito, la domanda deve essere rigettata se parte attrice non fornisce alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né in costanza di rapporto di conto corrente, né successivamente alla chiusura dello stesso, di somme di denaro in favore dell’istituto di credito a saldo degli addebiti effettuati in violazione dell’art. 1283 c.c..
Non può dare luogo ad una condictio indebiti un mero addebito, per quanto illegittimo, di poste debitorie di un conto corrente, essendo viceversa necessario uno spostamento patrimoniale da parte del correntista in favore dell’istituto di credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, dott. Marcello Cozzolino, nella sentenza pubblicata in data 12 gennaio 2016, in materia di onere della prova nelle azioni di ripetizione indebito
Nel caso di specie un soggetto citava in giudizio una Banca, dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, invalidità, inefficacia delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente accesi presso la filiale di Ortona della Banca, nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, chiedendo che la predetta banca fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse a tale titolo negli anni dal 1999 al 2004.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando tutte le deduzioni attoree e chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità e improcedibilità della domanda, con il rigetto nel merito della stessa per infondatezza, ovvero dichiarata la prescrizione del diritto azionato dall’attore.
Il giudice ha ritenuto che l’attore abbia assolto all’onere probatorio su di lui gravante solo con riguardo alla parte di domanda relativa alla illegittimità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e non con riguardo alla conseguenziale domanda di ripetizione di indebito.
La domanda di ripetizione di indebito è stata rigettata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né in costanza di rapporto di conto corrente, né successivamente alla chiusura dello stesso, di somme di denaro in favore dell’istituto di credito a saldo degli addebiti effettuati in violazione dell’art. 1283 c.c., non potendo dare luogo ad una condictio indebiti un mero addebito, per quanto illegittimo, di poste debitorie di un conto corrente, essendo viceversa necessario uno spostamento patrimoniale da parte del correntista in favore dell’istituto di credito.
Tale decisione si uniforma alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 24418 del 02.12.2010, la quale ha stabilito, come noto, che se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati.
Sulla base di tali considerazioni ha pertanto rigettato la domanda di condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
Si segnalano in materia le seguenti pronunce:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ’ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
Testo del provvedimento
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