Testo massima
La
prova della mancata contabilizzazione dei versamenti bancari può essere provata
solo depositando gli estratti conto dei singoli conti correnti sui quali si
assume essere stati effettuati i presunti versamenti non contabilizzati. E’
evidente, infatti, che solo dall’analisi dell’andamento del rapporto del conto
corrente, come emergente dagli estratti conto della Banca, è possibile rilevare
ed accertare l’eventuale mancata contabilizzazione e annotazione dei
versamenti.
La
mancata produzione degli estratti conto non può essere supplita da un inammissibile
ordine di esibizione laddove il correntista avrebbe potuto richiedere
stragiudizialmente la documentazione contabile alla banca ex art. 119 TUB.
Questo
il principio affermato dal Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante
con la sentenza del 7 maggio 2015.
Nel caso di specie, una società si doleva
che la Banca avesse addebitato su alcuni conti correnti ed anticipi interessi
ultralegali in assenza di pattuizione scritta in violazione dell’art. 1284
c.c., applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in
violazione dell’art. 1283 c.c., addebitato interessi usurari nonché importi per
c.m.s. non validamente pattuita, spese non pattuite e valute fittizie.
L’attrice conveniva, dunque, in giudizio la
Banca per accertare che la stessa avesse addebitato in suo danno voci di debito
non dovute per le ragioni innanzi spiegate, omettendo di contabilizzare ed
accreditare rilevanti somme di denaro relative a svariati versamenti effettuati
che intendeva provare mediante la produzione delle ricevute di versamento.
Il Giudice, in primis, ha rilevato che
la mancata produzione in giudizio degli estratti conto preclude ogni
accertamento giudiziale delle doglianze di parte attrice e specificamente non consente di verificare l’effettivo
addebito di importi non dovuti a titolo di interessi in misura ultralegale,
interessi anatocistici o usurari etc.
Infatti, come già rilevava con ordinanza il
G.I. in data 7 maggio 2010, l’istanza di ordine di esibizione avanzata
dall’attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c. avente ad oggetto gli estratti conto
inerenti i rapporti bancari intrattenuti con la convenuta doveva essere
rigettata in quanto inammissibile, posto che l’attrice ne avrebbe potuto avere
accesso ai sensi dell’art. 119 TUB e quindi acquisire i detti estratti conto in
via stragiudiziale e allegarli agli atti di causa.
Quanto, poi, alla doglianza relativa
all’asserita mancata contabilizzazione della banca in merito ai versamenti
effettuati dalla società, il Giudice ha osservato che le ricevute di versamento prodotte in giudizio di per sé non provano
quanto dedotto dall’attrice in merito alla mancata contabilizzazione dei
versamenti.
Ed invero, la prova della mancata
contabilizzazione dei versamenti di cui alle ricevute bancarie depositate in
giudizio dall’attore poteva essere provata solo qualora l’attrice avesse
depositato gli estratti conto dei singoli conti correnti sui quali assumeva
essere stati effettuati i presunti versamenti non contabilizzati.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto che solo
dall’analisi dell’andamento del rapporto del conto corrente, come emergente
dagli estratti conto della Banca, sarebbe stato possibile rilevare ed accertare
l’eventuale mancata contabilizzazione e annotazione dei versamenti di cui alle
ricevute bancarie depositate in giudizio.
Non
avendo prodotto in giudizio detti estratti conto, la società attrice non ha
assolto al proprio onere probatorio.
Inoltre, il Giudice ha precisato che la
contestazione della mancata contabilizzazione di versamenti di denaro su un
conto corrente rientra nell’ambito di quelle contestazioni di cui al secondo
comma di cui all’art. 1832 c.c. (errori di scritturazione o di calcolo,
omissioni o duplicazioni di annotazioni in conto corrente) che possono essere
sollevate dal correntista a pena di decadenza entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’estratto conto di
chiusura. Decorso tale termine ogni contestazione e impugnazione
dell’estratto conto è preclusa.
Nel caso di specie l’attrice non aveva né
dedotto né provato che gli estratti conto fossero stati tempestivamente
impugnati dal correntista per la mancata contabilizzazione dei versamenti di
cui alle ricevute bancarie prodotte in giudizio.
In conclusione, il Giudice ha respinto
tutte le doglianze attoree.
Testo del provvedimento
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