ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione di indebito articolata dal correntista nei confronti della banca, in virtù dell’asserita applicazione di interessi anatocistici e/o usurari in esecuzione del contratto di conto corrente, nel caso in cui l’attore non abbia provveduto ad adempiere correttamente al prescritto onere probatorio.
Invero, la mancata allegazione degli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, preclude radicalmente l’accertamento delle movimentazioni contabili, impedendo in particolare la verifica degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell’eventuale applicazione di tassi superiori a quelli c.d. soglia.
Sul punto deve ribadirsi l’inapplicabilità nella fattispecie del mezzo istruttorio disciplinato dall’art. 210 c.p.c., invocato dall’attore e la impossibilità di disporre la rinnovazione della ctu contabile. Sotto il primo profilo, deve premettersi che l’esibizione a norma dell’art.210 c.p.c. non può in ogni caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. Con riferimento al secondo profilo, deve, invece, confermarsi che in difetto della documentazione contabile non può essere disposta la consulenza tecnica richiesta dall’attore, non potendosi considerare tale la documentazione allegata all’elaborato peritale di parte, trattandosi di una mera elaborazione di dati eseguita dal consulente di parte, senza alcun valore probatorio, perché priva di riscontro, formata senza il contraddittorio delle parti.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Rosangela Viteritti, con sentenza depositata in data 14.06.2010.
Con il provvedimento in commento, il Giudice adito ha disposto il rigetto della domanda di ripetizione di indebito articolata da un correntista nei confronti della banca, poiché inficiata da tali carenze probatorie, da impedirne l’esame nel merito. In particolare, il correntista deduceva l’applicazione di interessi anatocistici ed usurari, senza però produrre a sostegno della propria domanda gli estratti conto integrali relativi al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio la banca, contestando la fondatezza nel merito di ogni avversa doglianza, deducendo, in ogni caso, la prescrizione dell’invocato diritto.
Il Tribunale, rilevata la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte del correntista, ne ha fatto discendere conseguenze sia sul piano istruttorio che su quello del merito della controversia.
Inammissibili, infatti, le istanze finalizzate ad ottenere ordine di esibizione a carico della banca allo scopo di acquisire agli atti di causa la documentazione contabile mancante, oltre che CTU contabile, al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di causa.
Quanto all’istanza ex art. 210 c.p.c., il Giudice ha chiarito che tale strumento procedurale non possa essere invocato per supplire alle carenze probatorie imputabili all’istante, chiarendo altresì che “l’acquisizione della documentazione contabile relativa al conto corrente forma oggetto di un vero e proprio diritto sostanziale del correntista ex art. 119 TUB
ne discende che l’acquisizione documentale in parola rientra nella disponibilità ed è rimessa all’iniziativa della parte, al cui incompiuto esercizio non è dato ovviare mediante lo strumento previsto dall’art. 210 c.p.c.”.
Del pari inammissibile la CTU contabile, rilevandosi che il tecnico designato “non avrebbe potuto acquisire autonomamente i documenti contabili, avendo l’istituto di credito opposto il suo dissenso, anche in questo caso già nella comparsa di risposta”.
In ogni caso, le evidenziate lacune probatorie, con specifico riguardo alla mancata allegazione degli estratti conto integrali, aveva “radicalmente precluso l’accertamento delle movimentazioni contabili”, impedendo qualsivoglia riscontro nel merito della controversia.
Testo del provvedimento
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