ISSN 2385-1376
Testo massima
Sul correntista che proponga azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e, tanto più allorché proponga azione dichiarativa di mero accertamento, incombe la produzione del contratto posto a base della sua pretesa.
La generica richiesta stragiudiziale ex art. 119 T.u,b, senza neppure l’indicazione del numero di conto corrente inviata alla banca convenuta contestualmente alla notifica della citazione, di fatto impedisce all’intermediario di provvedere all’eventuale trasmissione della documentazione.
Alla carenza originaria dei contratti non può supplirsi con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. secondo il principio generale per cui va rifiutato l’ordine di esibizione allorché tenda a supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Non può essere ammessa CTU contabile in quanto la mancata produzione del contratto in essere fra le parti rende assolutamente non dimostrati i dati fattuali su cui si fonda la perizia di parte.
Tali principi sono stati affermati dal Tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Elena Fulgenzi, con ordinanza del 28/4/2016, all’esito del deposito delle memorie endoprocessuali con cui la correntista-attrice in ripetizione insisteva per l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di c/c e per l’ammissione di CTU contabile volta ad accertare le poste indebite asseritamente addebitate tempo per tempo dalla Banca sul c/c.
Il Tribunale, rilevato in via dirimente che l’onere probatorio di produrre copia del contratto di cui il cliente chiede sia dichiarata la nullità parziale o la modificazione illegittima di clausole in senso peggiorativo grava sul correntista allorché questi proponga azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., ha rigettato le istanze dell’attrice evidenziando che:
a) nel caso di specie, la correntista inviava alla Banca una lettera di richiesta generica ex art. 119 TUB senza neppure indicare il numero di conto. Tale richiesta veniva ricevuta dall’Istituto in epoca successiva alla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, così di fatto impedendo alla Banca di provvedere all’eventuale trasmissione della documentazione richiesta;
b) alla carenza originaria dei contratti su cui si fonda l’azione di accertamento non poteva supplirsi con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
c) la CTU contabile richiesta dall’attrice non poteva essere ammessa in quanto la mancata produzione del contratto di c/c rende assolutamente indimostrati i dati fattuali su cui si fonda la perizia di parte depositata dalla correntista.
L’ordinanza si pone nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale (anche) del Tribunale di Roma circa la distribuzione degli oneri probatori nel contenzioso in materia di conto corrente bancario e conferma l’inammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. che non sia preceduta da valida richiesta ex art. 119 TUB ante causam.
Sul punto si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE NON POSSONO ESSERE COLMATE EX ART. 210 C.P.C.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Ordinanza Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi Rel. Genovese 04-04-2016 n.6511
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE ALLEGARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA
INAMMISSIBILE SUPPLIRE ALL’ONERE PROBATORIO CON CTU O PERIZIA DI PARTE
Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, 16-03-2016 n.570
CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile, 09-03-2016 n.152
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 244/2016