ISSN 2385-1376
Testo massima
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, sez. prima, Dott. Davide De Giorgio, con la sentenza del 02.01.2016.
Nel caso di specie, una società mutuataria ed un fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Banca, con cui era stato ingiunto loro il pagamento di una certa somma, oltre interessi, a fronte dell’inadempimento delle obbligazioni relative al finanziamento chirografario stipulato dalla società opponente con l’Istituto di credito.
Nel giudizio di opposizione la società mutuataria, senza contestare alcunché in ordine al finanziamento, deduceva unicamente la violazione della normativa in tema di usura da parte della Banca opposta con riguardo al diverso rapporto di conto corrente intrattenuto con il predetto Istituto di credito, opponendo in compensazione il controcredito relativo alle somme indebitamente percepite dalla stessa nell’ambito di tale rapporto.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Monza rilevava, in primo luogo, la mancata contestazione da parte degli opponenti circa l’an ed il quantum del credito azionato dalla Banca, nonché in ordine alla sussistenza del rapporto di fideiussione instaurato con il garante.
In secondo luogo, osservava che l’unico documento prodotto in giudizio dagli opponenti a sostegno delle proprie ragioni consisteva in una relazione contabile di parte redatta sulla scorta degli estratti conto bancari, sprovvista di alcuna specifica indicazione delle formule utilizzate dall’opposta per calcolare i tassi di interesse concretamente applicati, nella quale il consulente si era limitato ad affermare di aver tenuto conto della commissione di massimo scoperto, delle ulteriori commissioni ed oneri addebitati in relazione alla gestione dell’affidamento collegato al conto e di aver escluso dal conteggio, le competenze trimestrali applicate dall’Istituto di credito.
Il Giudice lombardo, dopo aver evidenziato l’inammissibilità, a fronte di tali gravi mancanze, della C.T.U. richiesta dagli opponenti, rinviava al principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio e come tale non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte o allo scopo di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti, elementi o circostanze non provate.
Il Tribunale, considerato, infine, che l’opposizione verteva su un rapporto contrattuale completamente diverso da quello fatto valere dalla Banca nella fase monitoria, in cui l’onere probatorio relativo al credito opposto in compensazione non poteva non ricadere sugli attori, rigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE CTU PER SUPPLIRE A CARENZE ISTRUTTORIE DEL CORRENTISTA
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI “VICINANZA DELLA PROVA” NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE
Sentenza Tribunale di Pesaro, Dott.ssa Carla Fazzini 08-10-2015 n.775
RIPETIZIONE INDEBITO: CTU INAMMISSIBILE A FRONTE DI GENERICHE CONTESTAZIONI
IL CLIENTE-ATTORE NON PUÒ OVVIARE ALLE PROPRIE CARENZE PROBATORIE MEDIANTE PERIZIA D’UFFICIO
Ordinanza Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, dott. M. Emanuele Quadrami 03-02-2015
C.T.U. CONTABILE: INAMMISSIBILE SE MERAMENTE ESPLORATIVA
NO A PERIZIA INVESTIGATIVA ED INQUISITORIA
Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Luca Caputo 17-11-2014 n.4789
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 281/2016
Tags : 02.01.2016, 31, allegazioni, C.T.U., contabile, deficienza, Dott. De Giorgio, indebito, modo, non, parte, proprie, prova, quanto, Ripetizione, sez. prima, specifico, Tribunale di Monza