Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Qualora la parte attrice non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice Cordisco, con la sentenza dell’08.06.2016,
Nella fattispecie in questione, una società correntista conveniva in giudizio la Banca e, premettendo di essere titolare di un conto corrente di corrispondenza, sosteneva che l’Istituto di credito avesse illegittimamente incamerato spese, oneri, interessi, costi, cms, valute e commissioni non dovute, in quanto non espressamente pattuite per iscritto nel contratto ed applicato indebitamente interessi superiori al tasso soglia, con conseguente richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse.
La Banca si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, dispiegando, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attrice al pagamento di una certa somma di denaro dovuta sia a titolo di scoperto di conto corrente, che in ragione di alcune fatture rimaste insolute.
Il Tribunale di Lanciano, in primo luogo, rilevava che la società correntista non aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, omettendo di allegare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale e giungendo, colpevolmente, a richiedere l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di documenti già prodotti dalla Banca al momento della sua costituzione in giudizio, ovvero ricorrendo ad uno strumento non utilizzabile allo scopo di colmare le lacune probatorie dell’istante.
In secondo luogo, escludeva la presenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico nel contratto, atteso che il rapporto era sorto nel 2010 e che risultava pienamente rispettoso della normativa contenuta nella delibera CICR 2000, prevedendo identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito, che a credito.
In riferimento alla asserita applicazione illegittima della cms, osservava che l’applicazione della relativa clausola, non pattuita per iscritto, era stata solo ventilata e non provata da parte attrice, escludendo che il ricorso ad una CTU esplorativa potesse supplire a tale lacuna probatoria.
Analogamente privo di alcun riscontro probatorio era stato ritenuto il motivo di opposizione relativo alla dedotta applicazione di interessi usurari e l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione della Banca, atteso che, ad avviso del Giudice adito, la sottoscrizione del correntista è di per sé idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta, essendo la volontà del proponente già espressa nel documento tipo dallo stesso predisposto e che, peraltro, l’intenzione della Banca di avvalersi del contratto può desumersi dalle manifestazioni di volontà esternate in tal senso ai clienti.
Il Tribunale di Lanciano, infine, rilevata l’inammissibilità della domanda di ripetizione, in quanto formulata prima della chiusura del rapporto di apertura di credito in conto corrente, rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista deve produrre estratti conto analitici relativi all’intero rapporto
STOP ad illegittime ed approssimative ricostruzioni contabili in sede di CTU
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella | 07.10.2015 | n.4548
RIPETIZIONE INDEBITO: il cliente deve provare l’avvenuto pagamento
Le carenze probatorie non sono colmabili con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sentenza | Corte di appello di Salerno, Pres. Perretti, Rel. Rotunno | 10.07.2015 | n.461
RIPETIZIONE INDEBITO: il cliente deve provare la funzione solutoria dei versamenti
Insufficiente la sola produzione degli scalari
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Casciarri | 30.11.2014 | n.2430
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