ISSN 2385-1376
Testo massima
A fronte di conti correnti non affidati, le rimesse su conto passivo hanno natura di pagamento e la prescrizione dell’azione restitutoria dei versamenti fatti ad estinzione di competenze indebitamente annotate, decorre dalla data delle singole rimesse. (conf. Cass. S.U., sent. n. 24418 del 2010).
Questo il principio affermato dal Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositata in data 20.06.2014.
Nel caso in esame, il correntista attore lamentava l’applicazione di interessi anatocistici applicati dalla banca su due conti correnti, uno acceso nel 1991 e l’altro nel 2004, chiedendo di procedere tramite CTU al ricalcolo della posizione debitoria maturata, eliminando le ricapitalizzazione trimestrali, gli interessi negativi da queste prodotte nonché altre spese imposte.
Il Tribunale, nel motivare il rigetto della domanda articolata dal Fallimento nei confronti della banca, ha fatto propri i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010.
In particolare, il Giudice adito, muovendo dal presupposto che i conti oggetto di causa fossero “non affidati“, non avendo il correntista fornito alcuna prova circa l’esistenza del fido, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, in considerazione del fatto che le rimesse su conto passivo hanno natura di pagamento e la prescrizione dell’azione restitutoria dei versamenti fatti ad estinzione di competenze annotate, decorre dalla data delle singole rimesse.
Invero, a seguito della espletata CTU, emergeva che il saldo dei conti correnti, pur depurato delle annotazioni riconosciute indebite, continuava ad essere a debito del correntista. Correlando a tale rilievo la circostanza che i conti non fossero assistiti da apertura di credito, ne derivava, dunque, l’esclusione della natura ripristinatoria delle singole rimesse, stante l’obbligo di restituzione di quanto utilizzato gravante sul correntista.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 372/2014