ISSN 2385-1376
Testo massima
Quando il correntista eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il divieto di anatocismo e per difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi ultralegali), assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né l’onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l’obbligazione restitutoria dell’istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare. In difetto di allegazione, inoltre non è possibile supplire alla carenza istruttoria della parte con l’esperimento di una CTU esplorativa, avendo la consulenza tecnica d’ufficio non finalità istruttoria in senso proprio ma la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti.
In tema di nullità (relativa) del contratto quadro di intermediazione finanziaria per mancanza della necessaria forma scritta ai sensi dell’art. 23 T.U.F., occorre tener presente che la forma scritta funge da veicolo del contenuto contratto e assolve a una funzione protettiva dell’investitore e, in particolare, è volta al riequilibrio dell’assetto informativo, così superando la sperequazione conoscitiva e negoziale nel potere e nella capacità del contenuto normativo dell’accordo. Pertanto, la previsione di forma convenuta nell’art. 23 T.U.F., chiara espressione della procedimentalizzazione del contratto, è soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore per il soddisfacimento della funzione informativa perseguita
Questi i principi affermati dal Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti, con sentenza del 19 gennaio 2015.
Nel caso di specie, la società proponeva azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca, sull’assunto d’aver intrattenuto con la stessa rapporti di conto corrente, deducendo la nullità dei predetti contratti per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché l’applicazione di valute fittizie, chiedendo, dunque, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Nel motivare il rigetto delle domande attoree, il Tribunale ha anzitutto ribadito il principio secondo cui, chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo, unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale, della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (ex multis Cassazione civile sez. III 14.05.2012, n. 7501; Cassazione civile sez. lav., 9.6.2008, n. 15162; Cassazione civile sez. III, 17.03.2006, n. 5896; Cassazione civile sez. III, 13/02/1998 n. 1557).
Tale principio, come evidenziato nel provvedimento in esame, risulta applicabile “anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari, che si assumono nulle” (ex multis Corte D’appello Milano 6.12.2012; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Nocera inferiore 29.1.2013, Trib. Monza, sez. dist. Di Desio 2.1.2007).
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che il correntista attore che deduca la nullità delle clausole contrattuali inerenti il computo degli interessi, sia altresì tenuto a dimostrare le illegittime modalità di computo degli stessi, dal momento che l’onere probatorio non può considerarsi assolto solo sulla base della prova documentale che sia in grado di attestare la nullità dei contratti bancari. Invero, soltanto a seguito della prova della concreta applicazione degli interessi non dovuti e del loro preciso ammontare, sorgerebbe in capo all’istituto di credito l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente versate dal cliente. Si considera assolto l’onere probatorio solo a seguito della produzione in giudizio di tutta la documentazione comprovante l’indebito pagamento.
In considerazione di ciò ed appurate le carenze probatorie che inficiavano l’attività di difensa del cliente, il Giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti utili a dar corso ad una CTU, in quanto la stessa, per effetto delle evidenziate lacune probatorie, avrebbe avuto funzione meramente esplorativa. Sul punto, il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 24.05.2013, n. 12990; Cassazione civile sez. III, 12.02.2008, n. 3374).
In ordine alla dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta, il Tribunale ha chiarito che “la previsione di forma convenuta nell’art. 23 T.U.F., chiara espressione della procedimentalizzazione del contratto, è soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore per il soddisfacimento della funzione informativa perseguita”.
Per approfondimenti sul punto si rimanda ai seguenti precedenti:
INDEBITO BANCARIO: L’ONERE DI PROVARE L’EFFETTUAZIONE DI RIMESSE SOLUTORIE GRAVA SUL CORRENTISTA ATTORE
SPETTA ALL’ATTORE CORRENTISTA L’ONERE DI ALLEGARE E DI PROVARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIONE PROMOSSA DEL DIRITTO FATTO VALERE
Sentenza Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino 07-07-2014
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE, OLTRE AL FATTO MATERIALE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, L’INESISTENZA O IL VENIR MENO DELLA CAUSA DEBENDI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 22-05-2014 n.1134
CTU: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA AD INDAGINE ESPLORATIVA SU FATTI NON PROVATI
NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PER SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLE PARTI
Ordinanza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 12-01-2015
CONTRATTI BANCARI: NON È NECESSARIA LA FIRMA DELLA BANCA SUI MODULI DALLA STESSA PREDISPOSTI
LA FORMA SCRITTA È INTEGRATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
Sentenza Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino 01-06-2015 n.3993
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-non-e-necessaria-la-firma-della-banca-sui-moduli-dalla-stessa-predisposti.html
CONTRATTO BANCARIO: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE SEGUITA DALL’ESECUZIONE DEL RAPPORTO
LA FIRMA DEL FUNZIONARIO NON È NECESSARIA TRATTANDOSI DI CONTRATTI FORMATI SU MODULI PREDISPOSTI DALLA BANCA STESSA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello 30-09-2014
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLO DAL CLIENTE
LE COMUNICAZIONI DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRANO MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza Tribunale di Napoli, dott. Mario Suriano 30-07-2014 n.11281/2014
Testo del provvedimento
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