ISSN 2385-1376
Testo massima
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, è gravato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., dall’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, dimostrando l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente fu ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Bernardino, con la sentenza n. 1673, depositata in data 26.05.2015.
Nel caso in esame, correntisti e fideiussore convenivano in giudizio la Banca, deducendo, relativamente ai due contratti di conto corrente sottoscritti, l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento e diritti per l’istruttoria del fido non dovuti ed interessi usurari, chiedendo pertanto la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, la quale contestava ogni avversa pretesa, chiedendone il rigetto, eccependo la mancata produzione dei contratti di conto corrente e di tutti gli estratti conto, oltre che l’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito, per decorrenza dell’ordinario termine decennale.
Il provvedimento in commento ha disposto l’integrale rigetto delle domande attoree, in ragione del mancato assolvimento, da parte degli istanti, del prescritto onus probandi.
Decisivo, in tal senso, il rilievo relativo alla mancata produzione non solo dei contratti di conto corrente, ma anche dell’intera sequenza degli estratti conto, atteso che (come chiarito da ormai unanime giurisprudenza, di legittimità come di merito), “l’invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data di sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 | n.1215
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi | 11-09-2014 | n.11114
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C/C SU CUI SI FONDA LA PRETESA RESTITUZIONE DETERMINA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IN DIFETTO DELLA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C/C, NON PUÒ ESSERE PROVATO CHE I RAPPORTI BANCARI SONO STATI REGOLATI IN DIFFORMITÀ DAGLI ACCORDI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Savona, dott.. Alberto Princiotta | 02-06-2014 | n.861
Testo del provvedimento
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