Procedimento patrocinato dallo STUDIO MANNOCCHI & FIORETTI (https://www.mflaw.it)
Costituisce principio generale quello per cui l’attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur.
Qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell’atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l’esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte).
Non può essere ammessa CTU, in via esplorativa, per l’accertamento di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2019.
Nel caso in esame, un correntista ha convenuto in giudizio la Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente ed un mutuo chirografario, per ottenerne la condanna, previo accertamento dell’effettivo tasso da applicare al rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, alla restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto dell’illegittimità delle clausole del contratto come precisato in atto di citazione e con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura. Quanto al finanziamento chirografario parimenti in essere tra le parti, la società attrice chiedeva dichiararne l’annullamento parziale per contrasto tra il tasso contrattuale dichiarato in contratto e quello superiore applicato nel piano di ammortamento, di cui deduceva comunque l’illegittimità in quanto strutturato secondo il metodo “alla francese” e non “all’italiana”.
La Banca si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L’organo giudicante adito ha rilevato che nella ricostruzione di parte attrice, la domanda proposta è risultata affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Il Giudice ha rilevato che in assenza delle indispensabili specificazioni, la pretesa dell’attore si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all’attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all’avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l’apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
La domanda caratterizzata da assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l’onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Il Giudice ha poi rilevato l’assoluta carenza probatoria della domanda proposta, in relazione all’assolvimento dell’onere documentale, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Sul punto, il Tribunale ha precisato che, in materia di contratti bancari, particolare importanza rileva l’onere della prova gravante sull’attore e che, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, l’onere della prova gravante sull’attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, tra cui gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).
I mezzi istruttori richiesti in difetti di allegazione e prova on possono essere accolti e a ciò non osta quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che “esclude la natura esplorativa della consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza” (cfr. Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091), poiché esso, pur riconoscendo la possibilità di deroga “al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti” ha espressamente limitato tale possibilità di deroga “sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091, che richiama Cass. civ, sez. 3°, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Per le suddette considerazioni, il Giudicante ha ritenuto che tutte le domande formulate dall’attore dovevano essere disattese con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE INDETERMINATA CHE RINVIA GENERICAMENTE ALLA CONSULENZA DI PARTE
L’ALLEGAZIONE IMPLICITA VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO E IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino | 31.01.2018 | n.20093
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA INDICARE LE SINGOLE RIMESSE SOLUTORIE
IN MANCANZA SI VERIFICA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN QUANTO LA BANCA NON PUÒ PROPORRE L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Giovanna Caso | 11.07.2018 | n.2341
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CORRENTISTA NON INDICA LE SINGOLE RIMESSE
LA MANCATA SPECIFICAZIONE NON È SANABILE ATTRAVERSO UN’ESPLORATIVA CTU CONTABILE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 30.04.2018 | n.1144
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
INDEBITO BANCARIO: LA CONTESTAZIONE GENERICA E ASTRATTA CONSENTE L’IMMEDIATO RIGETTO DELLA DOMANDA
LA RAGIONE PIÙ LIQUIDA NEL MERITO RENDE SUPERFLUO L’ESAME DELLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 06.03.2018 | n.4833
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
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