L’attore, quando agisce per la ripetizione dell’indebito, è onerato dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto, dalla loro accensione alla data di presentazione della domanda. Solo su tali basi, infatti, è possibile, in sede giudiziale, procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche mediante CTU.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena Giudice Manuela Cortelloni, con la sentenza n. 339 del 05 marzo 2020.
Una società correntista ha convenuto in giudizio un istituto di credito affinché, in relazione a due rapporti di conto corrente entrambi ancora accesi, venisse accertata l’applicazione di interessi anatocistici e superiori al tasso legale, senza la previa pattuizione scritta nonché la nullità delle c.m.s. in quanto non pattuite in modo determinato. Su tali basi gli attori concludevano affinché la Banca venisse condannata alla restituzione delle somme di denaro indebitamente percepite e che venisse accertata la liberazione dei fideiussori oltre che della garanzia ipotecaria, con condanna al risarcimento dei danni subiti.
La banca, costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto delle domande attoree eccependo l’intervenuta prescrizione decennale delle rimesse solutorie, effettuate oltre i dieci anni prima della notifica dell’atto di citazione, nonché per l’inammissibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito in quanto detti rapporti di conto corrente sono ancora accesi.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondate nel merito le doglianze attoree facendo proprio il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’ onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
Nel caso di specie, gli attori, onerati dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa e sopra indicati, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto – dalla loro accensione alla data odierna (stante che trattasi di rapporti ancora in essere) – non hanno provveduto a tali produzioni documentali.
Solo su tali basi, infatti, sarebbe stato possibile, in sede giudiziale, procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche mediante CTU.
Inoltre, il Giudicante ha rappresentato che, al mancato assolvimento dell’onere probatorio cui è gravata ciascuna parte ex art. 2697 c.c., e all’inerzia della stessa, non può astrattamente sopperire l’istanza, formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., di emanazione di ordine di esibizione di detta documentazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato le domande attoree condannando gli stessi, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI È IN CAPO AL CORRENTISTA
INFONDATA LA DOMANDA DI RESTITUZIONE SE GLI ESTRATTI SONO INCOMPLETI GLI ESTRATTI CONTO, ATTESTANTI LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 27.11.2019 | n.1646
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE NON PUÒ ELUDERE I PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA
LA MANCANZA DI CONTINUITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO RENDE INDETERMINABILE
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli | 02.10.2019 | n.1564
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