La ripetizione di somme è possibile se vi è stato un effettivo indebito pagamento: infatti, ripetibile è la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
L’azione di ripetizione d’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista, -in virtù di annotazioni in conto che potrebbero essere state illegittimamente eseguite dalla banca -, può essere esercitata solo a seguito dell’estinzione del conto corrente non corrispondendo ai versamenti effettuati dal correntista, durante il rapporto, alcuna attività solutoria in favore della banca, per cui in costanza del rapporto è certamente improponibile una qualsivoglia actio indebiti.
L’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Può dunque parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto, a meno che nel corso del rapporto siano effettuati dal correntista versamenti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento).
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Campobasso Pres. D’Errico – Rel. Spinelli, con la sentenza n. 158 del 6 maggio 2021.
È accaduto che una società correntista ha convenuto in giudizio una Banca proponendo una generica domanda di ripetizione di indebito relativa ad un rapporto ultradecennale.
A fondamento della pretesa la correntista ha richiamato il fenomeno dell’anatocismo bancario, sostenendo altresì l’applicazione del tasso ultra-legale, delle valute fittizie e della commissione di massimo scoperto.
Il Tribunale ha condannato la Banca convenuta alle restituzione delle somme rideterminate all’esito di espletamento di una CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Banca richiedendo la caducazione del precedente provvedimento sul presupposto che il conto stesso non fosse stato chiuso e soprattutto non sussistendo alcun pagamento da parte della correntista, proprio per effetto della sua “esistenza in vita”.
La Corte sulla scorta dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla non ripetibilità delle somme in costanza di rapporto tra cliente e banca (cfr. Cass.Civ., sez.III, 15/01/2013 n.798) ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla correntista in danno della Banca, con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI O L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI
Sentenza | Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese | 14.05.2020 | n.56
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