ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti “la cui acquisizione al processo sia necessaria” ovvero “concernenti la controversia”, e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.
L’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Né risulta ammissibile il ricorso ad una CTU contabile, volto a supplire alle carenze probatorie della parte e ad accertare la presenza nel contratto di clausole anatocistiche.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Ragonesi Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 6511 del 04.04.2016.
Nel caso in questione, una società correntista ricorreva per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del gravame proposto nei confronti della decisione del Giudice di prime cure, onde ottenere, previa dichiarazione della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la condanna della Banca alla restituzione delle somme non dovute.
La Suprema Corte, nell’escludere la possibilità invocata dai ricorrenti, di fornire la prova dell’esistenza del contratto bancario per mezzo di strumenti diversi dalla produzione in giudizio dello specifico documento, ha chiarito che l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c. può avere ad oggetto unicamente atti o documenti individuati o individuabili, dei quali sia noto o assertivamente indicato un preciso contenuto, influente ai fini della definizione della controversia.
Secondo i giudici di legittimità, lo strumento previsto dall’art. 210 c.p.c., non può, in altri termini, supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante ed avere ad oggetto gli estratti conto dei rapporti bancari genericamente mirati a ricostruirne la contabilità.
Ad avviso degli ermellini, infatti, non si applicherebbe al caso di specie il principio di prossimità o vicinanza della prova, inteso quale eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione.
Rilevata la mancata produzione in giudizio di valide prove a sostegno della domanda, in considerazione della genericità delle censure mosse in relazione alla sentenza, ed alla luce della riscontrata responsabilità della società ricorrente, colpevole di non aver assolto agli obblighi di conservazione del contratto stipulato con l’Istituto di credito, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo ha rigettato, condannando la società correntista al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE NON PUÒ RIBALTARE L’ONERE PROBATORIO CHIEDENDO ORDINE DI ESIBIZIONE A CARICO DELLA BANCA
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Sentenza Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano 10-06-2015 n.2626
RIPETIZIONE INDEBITO: RIGETTATO ORDINE DI ESIBIZIONE E REVOCATA CTU CONTABILE
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO ED I CONTRATTI E NON PUÒ ACQUISIRLI EX ART. 210 C.P.C.
Ordinanza Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipala 10-03-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: CARENZE PROBATORIE NON COLMABILI CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
A CARICO DELL’ATTORE L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO CONTRATTO E ESTRATTI CONTO
Sentenza Corte di Appello di Catanzaro Pres. Rel. dott.ssa Ruberto 10-11-2015 n.1453
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 219/2016