Le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, salvo che abbiano natura strictu sensu solutoria perché effettuate oltre i limiti del fido concesso o in assenza di fido. Pertanto, in caso di rimesse meramente ripristinatorie della disponibilità di credito sul conto, l’azione di ripetizione potrà essere esercitata solo alla chiusura del conto stesso, quando la banca avrà effettivamente riscosso il saldo finale, nel computo del quale risultino comprese le somme non dovute.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Giulia Sorrentino, con la sentenza n. 19 del 05.02.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio una banca deducendo l’applicazione di interessi debitori in misura ultralegale e commissione di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione scritta, nonché giorni di valuta non espressamente pattuiti; inoltre, ha dedotto che nel corso del rapporto si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia usura, comprensivo della commissione di massimo scoperto, in ben 15 trimestri e che la banca avrebbe illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Parte attrice ha quindi richiesto alla banca la restituzione degli importi indebitamente addebitati, oltre al risarcimento del danno derivante dalle condotte illegittime sopra descritte.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che il contratto oggetto di causa ha la forma scritta e prevede l’espressa indicazione e pattuizione degli interessi contrattuali, della pari capitalizzazione a debito e a credito del correntista in adesione alla CICR del 09 febbraio 2000, l’espressa pattuizione della CMS e di ogni altra condizione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 117 TUB. Circa l’azione di ripetizione, si è difesa sostenendo che parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova degli indebiti, eccependo comunque la prescrizione del diritto ad ottenere la ripetizione dei pagamenti eseguiti prima del decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che parte attrice era onerata dell’allegazione e della prova di aver eseguito versamenti volti a ripianare lo scoperto di conto corrente per superamento del limite di affidamento (solutori), distinguendoli dai versamenti eseguiti al solo fine di ripristinare la provvista (che come detto non sono ripetibili in costanza di rapporto) ovvero di aver pagato il saldo negativo richiesto dalla banca alla chiusura del conto.
Tuttavia, la domanda restitutoria, nel caso di specie, risulta carente sotto tale profilo sia in punto di allegazione che di prova.
Invero, l’organo giudicante ha ricordato che tali lacune non possono colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.
Né assume rilevanza la mancata esibizione degli estratti conto anteriori all’anno 2006 a seguito della richiesta avanzata dal correntista ex art. 119 TUB in data 22 febbraio 2016, atteso che l’obbligo di conservazione dei documenti contabili in capo alla banca è limitato ai dieci anni anteriori.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale di Avezzano ha respinto le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CORRENTISTA NON INDICA LE SINGOLE RIMESSE
LA MANCATA SPECIFICAZIONE NON È SANABILE ATTRAVERSO UN’ESPLORATIVA CTU CONTABILE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 30.04.2018 | n.1144
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-correntista-non-indica-le-singole-rimesse
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-nulla-la-citazione-senza-lindicazione-della-condizione-contrattuale-illegittima-e-delle-singole-rimesse
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-nulla-la-domanda-che-rinvia-a-relazione-tecnica-senza-lindicazione-delle-singole-rimesse
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