In tema di ripetizione di indebito bancario, a fronte della richiesta del cliente di restituzione di “tutte le rimesse”, è ammissibile l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta in modo generico. In tal caso, il giudice può, tramite l’ausilio di un consulente tecnico, distinguere tra le rimesse aventi funzione solutoria e quelle aventi funzione ripristinatoria.
Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto”, al quale non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, la prescrizione del diritto restitutorio decorre dalla data della singola rimessa.
Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione sez. sesta, Pres. Ragonesi- Rel. Bisogni, con l’ordinanza n. 2308 del 30 gennaio 2017.
Nel caso in esame, nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito bancario, un società correntista proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca, aveva ridotto il credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima, rilevando la parziale fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito.
Il giudice di seconde cure, infatti, aveva ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione proposta dalla Banca, ancorché formulata in modo generico e seppur priva di specifica indicazione delle operazioni effettivamente colpite da prescrizione, in ragione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e della conseguente rideterminazione dell’importo del credito, effettuata dal consulente tecnico d’ufficio nominato in corso di causa.
In particolare, la Corte territoriale aveva richiamato l’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza. n. 24418/2010, alla cui stregua la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito, deve essere differenziata in base alla natura della rimessa effettuata, osservando che gli addebiti illegittimi seguiti da una rimessa solutoria si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di esecuzione della stessa, mentre, gli addebiti illegittimi seguiti da una rimessa ripristinatoria, si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di chiusura del rapporto.
Nel ricorrere per cassazione avverso la sentenza di Appello, la società correntista lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112, cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cpc, avendo il Collegio accolto un’eccezione di prescrizione formulata in modo generico dalla Banca, che non aveva indicato in modo compiuto e specifico le operazioni colpite dalla prescrizione.
La Suprema Corte, pronunciandosi in via definitiva sulla questione, avallava la decisione della Corte territoriale, ritenendo che, a fronte della generica eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, il giudice di appello avesse, legittimamente, con l’ausilio di un CTU, distinto tra rimesse solutorie e ripristinatorie, limitandosi a dichiarare fondata solo in parte la domanda.
Tanto, in considerazione della circostanza che la stessa domanda di parte attrice era formulata in maniera generica, richiedendo la restituzione di “tutte le rimesse”, senza distinzione alcuna, tra quelle solutorie e quelle ripristinatorie.
Sulla base delle suesposte ragioni, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L’ordinanza in commento assume particolare rilievo in ordine al tema della risoluzione delle controversie in materia di indebito bancario, offrendo alle difese della banca un “sensato” argine processuale alle domande di ripetizione proposte dalla clientela in forma generica.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA GENERICA, CTU INAMMISSIBILE BENCHÉ ERRONEAMENTE ESPLETATA
IL GIUDICE PUÒ NON TENERE CONTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DELLA CTU ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott.ssa Rosamaria Ragosta | 09.08.2016 | n.2497
PRESCRIZIONE RIMESSE INDEBITE: IL CORRENTISTA DEVE FORNIRE LA PROVA DEL CARATTERE RIPRISTINATORIO
IN MANCANZA I VERSAMENTI HANNO NATURA SOLUTORIA E LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DELLA SINGOLA RIMESSA IN C/C
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 27.06.2016 | n.3595
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