Nelle azioni di ripetizione di indebito una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.
I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
Il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre il contratto di conto corrente assistito da apertura di credito al fine di provare la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti; in mancanza il giudice non può esaminare la domanda non avendo assoluto l’onere probatorio per cui la domanda va respinta senza necessità di prendere in esame l’eccezione di prescrizione.
Non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione ed un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame.
A fronte di una domanda di ripetizione di indebito genericamente formulata da un correntista, con riferimento al complesso delle operazioni eseguite sui conti correnti, è ammissibile l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca senza l’indicazione delle singole rimesse alle quali la stessa eccezione si riferisce, potendo distinguersi, mediante l’ausilio di un consulente tecnico, tra rimesse aventi funzione “solutoria” e rimesse aventi funzione “ripristinatoria”.
Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, sezione sesta, Pres. Genovese – Rel Falabella, con l’ordinanza n. 18581 del 26 luglio 2017, la quale ha confermato totalmente l’orientamento precedentemente espresso dalla medesima Corte con l’ordinanza n. 2308 del 31 gennaio 2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-leccezione-di-prescrizione-formulata-dalla-banca-e-ammissibile-anche-se-generica), pubblicato in forma inedita su questa Rivista.
Nella fattispecie in disamina, nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito bancario, un società, in quanto assuntore del concordato fallimentare dell’originaria debitrice, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, che, in accoglimento del gravame proposto dalla Banca, aveva riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di ripetizione avanzata dalla correntista.
In particolare la ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva illegittimamente dato ingresso, nel giudizio, ad un’ eccezione di prescrizione nuova e diversa da quella formulata in primo grado, in quanto nell’ambito del giudizio di prime cura la Banca aveva eccepito la prescrizione in riferimento, indistintamente, a tutte le rimesse operate dal correntista nel periodo antecedente il decennio dalla data di chiusura del conto, per poi, soltanto in fase di gravame introdurre la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, senza peraltro allegare specificamente, in relazione a ciascuna rimessa, l’entità dell’affidamento concesso al correntista e quindi dell’eccedenza rispetto al detto limite.
Resisteva con controricorso la Banca.
Sul punto gli Ermellini hanno concordato con quanto rilevato dalla Corte territoriale in merito alla prescrizione delle rimesse, nuovamente specificando che l’azione di ripetizione di indebito, proposta da un correntista è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.
Ciò posto, il Collegio ha osservato che a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio; l’assolvimento di tale onere probatorio determina la circostanza che la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione dell’eccepita prescrizione è nella piena disponibilità del giudice che deve decidere la questione.
Pertanto non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, in quanto una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.
Di conseguenza il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione di prescrizione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento impone al giudice, se del caso con l’ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito e della prescrizione.
Alla luce di tali motivazioni, la Corte ha escluso che la Banca, convenuta in ripetizione, fosse onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell’indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell’affidamento, pronunciandosi, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: SE DOMANDA È GENERICA, È LEGITTIMA L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRIVA DELL’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
IN QUESTO CASO È POSSIBILE DISTINGUERE MEDIANTE L’AUSILIO DI UN CONSULENTE, TRA RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno | 30.05.2017 | n.515
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA GENERICA, CTU INAMMISSIBILE BENCHÉ ERRONEAMENTE ESPLETATA
IL GIUDICE PUÒ NON TENERE CONTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DELLA CTU ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott.ssa Rosamaria Ragosta | 09.08.2016 | n.2497
PRESCRIZIONE RIMESSE INDEBITE: IL CORRENTISTA DEVE FORNIRE LA PROVA DEL CARATTERE RIPRISTINATORIO
IN MANCANZA I VERSAMENTI HANNO NATURA SOLUTORIA E LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DELLA SINGOLA RIMESSA IN C/C
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 27.06.2016 | n.3595
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno