Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Tribunale di Catanzaro, Giudice Rosanna Scillone con la sentenza n. 1450 del 25.07.2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito per ottenere la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, in ragione della pratica, contraria alla legge, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. L’attore chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni.
L’istituto di credito convenuto si costituiva e resisteva alla domanda, contestando la pretesa avversaria ed eccependo, peraltro, un rapporto ultradecennale con l’attore.
Disposta ed effettuata CTU contabile, la causa veniva incamerata per la decisione.
L’organo giudicante ha rappresentato che, nei contratti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’applicazione di interessi usurari e ultralegali da parte della Banca, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
In mancanza di specifiche allegazioni concernenti in particolare gli estratti conto ed i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia l’esame della fondatezza della domanda attorea, anche attraverso un’eventuale c.t.u. contabile, è impedito dalla totale mancanza di materiale.
Più nello specifico, come evidenziato dal Tribunale il correntista che contesti il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della CMS (Commissione di Massimo Scoperto) deve:
1) allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate;
2) allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito, nella loro interezza;
3) allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.
In tal senso, in difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato le domande attoree, ponendo in capo alla parte soccombente altresì le spese di CTU.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO: l’onere della prova grava sul creditore istante
Deve dimostrare l’assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei | 28.05.2019 | N.663
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-oggettivo-lonere-della-prova-grava-sul-creditore-istante
CONTO CORRENTE: alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore
Nella prima ipotesi può impiegare ulteriori mezzi di prova volti a fornire indicazioni certe e complete
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-mancata-produzione-estratti-conto-sopperire-diversamente
CONTO CORRENTE: LA MANCANZA DI UN UNICO TRIMESTRE INFRANNUALE NON IMPEDISCE LA PROVA DEL CREDITO
IL SALDO FINALE PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE SENZA TUTTI GLI ESTRATTI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida | 04.04.2019 | n.9526
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-la-mancanza-di-un-unico-trimestre-infrannuale-non-impedisce-la-prova-del-credito
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA È TENUTO A PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI E LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
E’ ALTRESÌ ONERATO DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Avino | 13.03.2019 | n.1411
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-il-correntista-e-tenuto-a-provare-gli-avvenuti-pagamenti-e-la-mancanza-di-una-valida-causa-debendi
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno