Alla stregua dei princìpi generali sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo quindi onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 1646 del 27.11.2019.
Nel caso in esame, una società correntista e il proprio garante hanno convenuto in giudizio una banca, eccependo che nel conto corrente sono stati applicati interessi a tassi usurari, capitalizzazione anatocistica, spese non contrattualmente previste e commissioni di massimo scoperto.
Agli atti, però, come rilevato anche dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice, è risultato presente un solo estratto conto, relativo ad un solo trimestre, nonostante il rapporto fosse in essere da dieci anni.
Pertanto, uniformandosi ad un orientamento ampiamente prevalente in materia (richiamato con le sentenze Cass. n. 30822/2018, Cass. n. 24948/2017, Cass. n. 9201/2015, riportate anche in calce a questo commento, il Tribunale di Reggio Emilia, “in ragione della carente, per non dire inesistente, produzione documentale attorea” ha ritenuto impossibile verificare se si sono verificate le violazioni dedotte dalla società, ed in particolare se sono stati richiesti interessi superiori al tasso usurario, se è stata applicata una commissione di massimo scoperto non pattuita, se sono state addebitate spese non contrattualmente previste e se vi è una illegittima capitalizzazione anatocistica. Anzi, dagli atti prodotti l’unica certezza che emerge è quella relativa al fatto che la capitalizzazione degli interessi è stata ritualmente approvata per iscritto dal correntista con periodicità trimestrale.
Sulla base di tali ragioni, la domanda attorea è stata rigettata, atteso che gli attori, cui spettava l’onere probatorio sul punto agendo in ripetizione, non hanno dato prova di quanto dedotto in ordine alla illegittimità del conteggio operato dalla Banca nel rapporto dare/avere. E neppure hanno richiesto, ex art. 210 c.p.c. e 119 TUB, l’acquisizione di documentazione idonea a provare quando dedotto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE NON PUÒ ELUDERE I PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA
LA MANCANZA DI CONTINUITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO RENDE INDETERMINABILE IL SALDO DI PARTENZA DEL COMPUTO
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli | 02.10.2019 | n.1564
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-cliente-che-agisce-non-puo-eludere-i-principi-in-materia-di-onere-della-prova
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO HA L’ONERE DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
IL CRITERIO DEL SALDO ZERO SI PUÒ APPLICARE SOLTANTO NELLE AZIONI RECUPERATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 26.09.2019 | n.24049
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-che-agisce-in-giudizio-ha-lonere-di-documentare-landamento-del-rapporto
RIPETIZIONE INDEBITO: LA RICOSTRUZIONE DEL CONTO VA EFFETTUATA UTILIZZANDO IL SALDO DELL’ESTRATTO PIÙ RISALENTE
E’ IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-la-ricostruzione-del-conto-va-effettuata-utilizzando-il-saldo-dellestratto-piu-risalente
CONTO CORRENTE: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE L’ESTRATTO CONTO ZERO
IL CLIENTE È TENUTO A CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE INVIATAGLI EX LEGE DALLA BANCA
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Prima, Pres. Rordorf – Rel. Ragonesi | 07-05-2015 | n.9201
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-e-onere-del-correntista-fornire-l-estratto-conto-zero.html
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