Il correntista deve fornire la prova non solo della nullità delle clausole contrattuali, dalla cui applicazione sarebbe derivata l’illegittima annotazione di poste a debito indebitamente corrisposte, ma anche del reale saldo dei conti in contestazione una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati. Tale onere probatorio può dirsi assolto esclusivamente mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in atti atteso che soltanto la produzione dell’intera sequenza consente di ricostruire in maniera puntuale l’andamento degli stessi.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, con la sentenza n. 808 del 25.06.2019.
Una società ha agito in giudizio nei confronti di una banca, deducendo che nel corso dei rapporti correntizi intrattenuti con l’istituto di credito (due conti correnti ordinari con affidamento, due conti anticipi fatture ed un conto destinato alla negoziazione di titoli), la banca ha applicato interessi passivi ultra legali nonché la commissione di massimo scoperto in modo illegittimo, con la conseguenza che ha diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
Si è costituita in giudizio la banca la quale ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, la prescrizione della pretesa avversaria, l’infondatezza della domanda di parte attorea chiedendone il rigetto.
Inquadrando la domanda attorea come domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, il Giudice non l’ha accolta perché la società non ha assolto al proprio onere probatorio. Un onere che, nell’azione di ripetizione dell’indebito, spetta al correntista come da pacifico orientamento giurisprudenziale. “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto (positivo) contrario, o anche mediante presunzioni”, scrive l’Organo Giudicante prendendo come riferimento la sentenza n. 22872/2010 della Cassazione.
Per gli effetti dell’art. 2967, co. 1 cod. civ. incombe sul correntista-attore che agisce per la ripetizione dell’indebito, l’onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda, ossia l’esistenza di specifiche poste passive dei conti oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti.
Il correntista deve anche fornire gli estratti conto completi ai fini della rideterminazione del saldo in maniera integrale, mentre nel caso di specie la società attrice non ha prodotto tutta la sequenza degli estratti conto/scalari afferenti i rapporti oggetto di scrutinio. Tale lacuna probatoria in cui è incorsa parte attorea non può supplirsi né ricorrendo all’ordine di esibizione né demandando al CTU l’acquisizione della documentazione mancante e l’onere probatorio a carico dell’attore-creditore non può nemmeno essere addossato alla banca convenuta in applicazione del principio di prossimità o di vicinanza della prova.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore
Nella prima ipotesi può impiegare ulteriori mezzi di prova volti a fornire indicazioni certe e complete
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-mancata-produzione-estratti-conto-sopperire-diversamente
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA È TENUTO A PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI E LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
E’ ALTRESÌ ONERATO DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Avino | 13.03.2019 | n.1411
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-il-correntista-e-tenuto-a-provare-gli-avvenuti-pagamenti-e-la-mancanza-di-una-valida-causa-debendi
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-della-specifica-allegazione-dei-fatti-primari
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno