L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Chi esperisce un’azione di accertamento negativo del credito vantato da controparte, deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia, con la sentenza del 05.07.2016.
Nella fattispecie considerata, un correntista conveniva in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Salerno, onde far dichiarare l’invalidità o nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, dell’anatocismo e di qualunque somma addebitata e ricalcolare gli importi attivi e passivi alla luce dell’eccezione di nullità, con condanna dell’Istituto di credito al rimborso delle somme indebitamente riscosse.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto non provata ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Salerno osservato, preliminarmente, che parte attrice nel chiedere la restituzione delle somme asseritamente addebitate sine titulo, aveva omesso, tra l’altro, di produrre i decreti ministeriali inerenti i tassi soglia, di contestare specificamente le condizioni contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti e di provarne l’illiceità, ricordava che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, nè inverte il relativo onere.
Il Giudice adito, accolta, inoltre, la ricostruzione contabile operata dal CTU, che aveva, nello specifico, provveduto al riconteggio del saldo del conto corrente senza scomputo delle voci non espressamente contestate, applicando le condizioni economiche praticate dalla Banca, liquidando annualmente gli interessi debitori, addebitando trimestralmente le commissioni di massimo scoperto calcolate sui saldi rideterminati e le spese di tenuta conto, adottando la capitalizzazione annuale degli interessi in condizioni di reciprocità tra interessi debitori e creditori, fino alla data di attuazione della Delibera CICR 2000, escludeva, per un verso, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari, per un altro, l’esistenza di somme ripetibili, atteso che, alla luce dell’eseguito ricalcolo, il saldo restava a favore dell’Istituto di credito.
Per le ragioni suesposte, il Tribunale provvedeva al rigetto della domanda attorea, condannando la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista che agisce deve produrre il contratto
La carenza probatoria non può essere colmata in giudizio mediante l’ordine di esibizione
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
RIPETIZIONE INDEBITO: l’onere della prova grava su parte attrice
La CTU può essere negata se serve a supplire alla deficienza di allegazione probatoria o se esplorativa
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1411
RIPETIZIONE INDEBITO: necessaria la produzione degli estratti conto integrali
Insufficiente l’allegazione dei soli scalari
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi – Rel. Alfredo Grosso | 07.10.2015 | n.1765
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