L’ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino le rispettive tesi difensive.
Posto che a norma dell’art. 119 comma 4 Tub il correntista ha il diritto di ottenere dall’Istituto di credito copia della documentazione che l’Istituto è tenuto a conservare, il giudice non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre i mezzi di prova ordinando alla banca l’esibizione della documentazione contabile ai sensi dell’art.210 c.p.c., ove non accerti previamente che la richiesta del correntista sia stata effettuata e sia rimasta inascoltata dall’Istituto di credito.
Nel caso in oggetto una società correntista conveniva in giudizio una Banca deducendo la nullità e l’inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente dalla stessa sottoscritti per applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, competenze ed oneri, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
Si costitutiva in giudizio la Banca deducendo l’infondatezza e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha rilevato che nelle cause di accertamento negativo e ripetizione dell’indebito, la parte attrice che chieda l’accertamento di invalidità o di inefficacia di un atto ad essa pregiudizievole e la condanna della Banca alla restituzione assume, in relazione a tali domande, l’onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Nel caso di specie la parte attrice non aveva provveduto ad assolvere l’onere probatorio su di essa incombente ed, in particolare, a produrre tempestivamente i documenti essenziali per verificare la fondatezza delle domande avanzate, instando sin dall’atto di citazione per l’esibizione di tali documenti su ordine del giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c..
A tal proposito il giudice campano ha evidenziato come la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. debba dirigersi in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, non potendo tendere a scopi meramente esplorativi, cioè a verificare se i documenti eventualmente supportino le rispettive tesi difensive.
Pertanto, posto che a norma dell’art. 119 comma 4 Tub il correntista ha il diritto di ottenere dall’Istituto di credito copia della documentazione che l’Istituto è tenuto a conservare, il giudice non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre i mezzi di prova ordinando alla Banca l’esibizione della documentazione contabile ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ove non accerti previamente che la richiesta del correntista sia stata effettuata e sia rimasta inascoltata dall’Istituto di credito.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato le domande attoree e condannato la parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Per altri precedenti veda:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile, 09-03-2016 n.152
ORDINE ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB È STATA FORMULATA ANTE CAUSAM
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC NON È STRUMENTO TESO AD ELUDERE GLI ONERI PROBATORI
Sentenza Tribunale di Verona, Dott. Claudia Dal Martello 28-01-2016 n.160
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
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