In materia di ripetizione di indebito, grava sull’attore l’onere di allegare e provare i fatti a sostegno della domanda, producendo in giudizio i singoli contratti di cui deduce la nullità.
E’ meramente esplorativa la CTU espletata solo su estratti conto e lista movimenti, che non abbia ad oggetto lo specifico esame dei contratti contestati.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Patrizia Cazzato, con la sentenza n. 73 del 24.10.2016.
Nella fattispecie in questione, un correntista conveniva in giudizio una Banca, proponendo domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’Istituto di credito, con cui deduceva la nullità dei contratti di conto corrente stipulati e lamentava, tra l’altro, l’illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia, nonché, la mancata comunicazione della variazione dei tassi nel corso del rapporto tra le parti.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto asseritamente infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale adito affermava che per valutare ed accertare il fondamento della domanda di ripetizione di indebito, il giudice deve esaminare il testo dei contratti stipulati dalle parti, in modo da rendersi conto se tutte, o alcune delle clausole indicate dagli attori, siano in essi presenti.
In corso di causa, nonostante la mancata produzione in giudizio dei singoli contratti oggetto di contestazione da parte dei correntisti, veniva espletata una perizia contabile, fondata, tuttavia, sul solo ricalcolo degli estratti conto e, come tale, ad avviso del Tribunale, meramente esplorativa.
In materia di distribuzione dell’onere della prova, il giudice, rilevata l’inutilizzabilità di ragionamenti approssimativi o presuntivi, affermava che è indubbiamente posto a carico dell’attore l’onere di allegare e provare le circostanze che egli stesso adduce a sostegno della nullità dell’atto cui le sue domande si riferiscono.
Per le ragioni suesposte, il Giudice adito rigettava la domanda del correntista condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
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