ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato dall’Avv. Antonella Panagini del foro di Novara
L’onere della prova, gravante sul correntista che agisca in sede di ripetizione dell’indebito, impone la produzione completa degli estratti conto, non essendo sufficiente quella dei soli estratti scalari.
Nei rapporti bancari di conto corrente, l’entità dei crediti e dei debiti da essi derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire l’integrale e certa ricostruzione del dare-avere.
Ribadendo tali principi, la Corte di Appello di Torino, Pres. Grimaldi Rel. Grosso, con la sentenza n. 1765 del 07.10.2015, è intervenuta su uno dei temi più dibattuti in giurisprudenza, quello cioè relativo alla portata dell’onere probatorio gravante sul correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, chiarendo i documenti che lo stesso è tenuto a produrre per provare la propria pretesa.
Nella fattispecie in esame, una società citava in giudizio l’intermediario finanziario chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, competenze e spese. Avverso la decisione del giudice di prime cure, che aveva riconosciuto un credito del correntista di euro 116.663,71, la Banca proponeva appello.
La Corte adita, nel verificare il corretto adempimento dell’onere probatorio, ha richiamato il costante principio espresso dalla Suprema Corte in tema di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. per cui “gli oneri probatori incombono sull’attore che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire in primo luogo l’insussistenza della causa debendi nonché, conseguentemente, l’esecuzione di un pagamento non dovuto” (ex multis Cass. 10.11.2010, n. 22872; Cass. 17.03.2006, n. 5896; Cass. 15.07.2003; Cass. 13.11.2003, n. 17146 e Cass. 23.08.2000, n. 11029).
Né vale a mitigare la portata dell’onus probandi cui è tenuto ad ottemperare il correntista, la previsione di cui all’art 23, sesto comma, del D. Lgs. n. 58/1998, che pone a carico dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare “l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta“, riferendosi tale disciplina esclusivamente ai giudizi di risarcimento del danno e non trovando, dunque, applicazione in quelli promossi dal cliente per la ripetizione dell’indebito.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di appello articolato dalla banca relativo ai documenti che il correntista avrebbe dovuto produrre in giudizio per ottemperare correttamente all’onere della prova su di lui gravante. In particolare, il Collegio ha ritenuto che la produzione dei soli estratti conto scalari non fosse sufficiente in tal senso, essendo invece necessaria la produzione anche degli estratti conto completi.
In sostanza, la Corte ha precisato che l’azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista si fondi su due presupposti, che devono entrambi essere oggetto di prova da parte dell’attore:
– l’addebito illegittimo di interessi, spese e commissioni, per la cui prova è sufficiente la produzione del conto scalare (causa debendi);
– il pagamento di tale addebito illegittimo (non dovuto), che avviene con la successiva rimessa solutoria (o comunque con il pagamento che consegue la chiusura del conto), per la cui prova è necessaria, invece, la produzione degli estratti conto integrali.
Dalla consulenza tecnica d’ufficio era emersa, invece, l’impossibilità di una ricostruzione completa dei movimenti del conto, essendo stati prodotti i soli estratti conto scalari. Palese è quindi la scelta tattica del correntista di non produrre la documentazione completa, atteso che se questi era in possesso dei conti scalari, disponeva presumibilmente anche di quelli analitici che vengono inviati periodicamente al cliente, senza trascurare, poi, il disposto dell’art. 119, ultimo comma, TUB, che contempla il diritto sostanziale del correntista di ottenere copia della documentazione che lo riguardi.
La produzione degli scalari, dunque, prova l’importo degli interessi, della CMS e delle spese e commissioni addebitati (causa debendi), ma non consente la prova del pagamento effettuato e non dovuto, rendendo difficile l’individuazione, in particolare, delle rimesse solutorie. Invero, se lo stesso giorno il correntista effettui operazioni sia a debito che a credito del conto, il movimento del conto scalare riporterebbe solo la somma algebrica tra tutte le operazioni. Ipotizzando che il saldo del giorno precedente fosse oltre l’affidamento, saranno solutorie tutte le rimesse effettuate nel giorno; ma, con il metodo approssimato sopra delineato, verrebbe individuata una sola rimessa solutoria, di importo pari alla differenza tra accrediti e addebiti.
In conclusione, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, non potendo essere accertato un credito sulla base di un mero indizio.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i seguenti precedenti:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano 17-03-2015 n. 1215
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE NON PUÒ RIBALTARE L’ONERE PROBATORIO CHIEDENDO ORDINE DI ESIBIZIONE A CARICO DELLA BANCA
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 10-06-2015 | n.2626
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza Tribunale Cagliari, Est. Bernardino 26-05-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014 n.11114
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 574/2015