In caso di accertamento della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione, non è possibile sancire la nullità del contratto di apertura di credito quando il cliente, che non poteva produrre lo scritto avendone denunciato il difetto, non ha, tuttavia, nemmeno prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente sul quale essa era regolata a partire dall’inizio dell’erogazione.
Non è possibile dichiarare la nullità di un contratto senza avere avuto prova del tempo della sua conclusione, sia pure senza la forma richiesta e, dunque, quando ha iniziato ad essere eseguito.
Questi principi stabiliti dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni, con la sentenza n. 2256 del 19.02.2016.
Nel caso di specie, una società correntista conveniva in giudizio l’istituto di credito con cui aveva intrattenuto un rapporto di apertura di credito al fine di ottenere la condanna della convenuta alla ripetizione in suo favore delle somme percepite a titolo di interessi ultra-legali, di capitalizzazione degli interessi e per l’addebito di commissione ed oneri a vario titolo percepiti, nonché la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito.
La Banca si costituiva tardivamente in giudizio ed eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, la nullità della citazione e la sua infondatezza.
In sede di precisazione delle conclusioni, l’attrice rinunciava espressamente alla sola domanda di ripetizione dell’indebito.
In merito alla declaratoria di nullità del contratto, il Giudice ha rilevato che l’attrice aveva esteso la sua domanda di nullità per difetto di forma scritta a “tutti i contratti di apertura di credito” ed anche al finanziamento chirografario nei cui riguardi aveva rivolto inizialmente una doglianza limitata alla nullità per difetto di causa.
Ebbene, a giudizio del Tribunale di Napoli, questa estensione non poteva essere presa in considerazione perché l’attrice non aveva fornito alcuna identificazione oggettiva e cronologica degli ulteriori contratti di apertura di credito conseguendone, dunque, l’inammissibilità della domanda per genericità assoluta della stessa.
Esaminando, invece, la domanda di nullità del contratto di apertura di credito indicata in citazione, il Giudice ha rilevato che la parte non aveva assolutamente riferito nemmeno quando il contratto sarebbe stato concluso, e nemmeno la banca aveva fornito difese utili allo scopo.
Al riguardo, in caso di accertamento della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione, non è possibile sancire la nullità del contratto di apertura di credito quando il cliente, che non poteva produrre lo scritto avendone denunciato il difetto, non ha, tuttavia, nemmeno prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente sul quale essa era regolata a partire dall’inizio dell’erogazione.
Non è, quindi, possibile dichiarare la nullità di un contratto senza avere avuto prova del tempo della sua conclusione, sia pure senza la forma richiesta e, dunque, quando ha iniziato ad essere eseguito.
Pertanto, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di parte attrice in quanto sfornita di prova condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’istituto di credito convenuto.
Per altri precedenti si veda:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono 17-05-2016 n.1411
RIPETIZIONE DI INDEBITO: È CARICO DELL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE L’INESISTENZA DELLA CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
IL CLIENTE È TENUTO A INDICARE, ANCHE SOLO A CAMPIONE, SPECIFICHE OPERAZIONI ANNOTATE NEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono 17-05-2016 n.1410
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C.C. ESCLUDE L’AMMISSIBILITÀ DELLA CTU CONTABILE
NON SI PUÒ SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Ordinanza Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi 28-04-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL PAGAMENTO DEVE ESISTERE ED ESSERE BEN INDIVIDUABILE
NON PUÒ SUPPLIRSI A CARENZE PROBATORIE CON LA RICHIESTA DI CTU
Sentenza Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi 12-04-2016 n. 358
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