Nelle azioni di ripetizione dell’indebito promosse dal correntista nei confronti della banca, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto: con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi.
È arbitraria la ricostruzione eseguita da un consulente tecnico di ufficio che provveda alla rielaborazione dei saldi, colmando il deficit probatorio relativo alla mancanza degli estratti conto, applicando parametri medi in continuità con lo svolgimento del rapporto di conto corrente negli altri trimestri documentati.
La metodologia induttiva con l’utilizzo delle scritture di raccordo non è condivisibile in quanto, in un giudizio di ripetizione di indebito, occorre accertare con precisione la ricostruzione del rapporto e la quantificazione del saldo del conto corrente non con un grado di approssimazione e verosimiglianza
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Foggia, Giudice Maria Elena De Tura, con la sentenza n. 1061 del 29 aprile 2021.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, tutte le volte in cui il correntista decide di agire in danno della Banca per la ripetizione dell’indebito, in quanto attore del giudizio, dovrà farsi carico della produzione dei contratti bancari contestati (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, tra cui gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per ricostruire l’andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti.
Nella circostanza sottoposta all’attenzione del Giudice, una società ha agito in danno della Banca presso cui era titolare di conto corrente, affinché si provvedesse alla dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del rapporto di conto corrente bancario con susseguente condanna alla restituzione in favore del correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
L’Autorità Giudiziaria, nel rigettare la domanda attorea, ha ribadito la sussistenza, in capo al correntista, dell’onere di produrre l’intera sequenza degli estratti conto, in mancanza della quale, le deduzioni attoree in ordine all’applicazione al rapporto di condizioni contra legem restano asserzioni prive di riscontro.
Il Giudice ha bocciato la metodologia utilizzata dal perito di ufficio con l’utilizzo delle scritture contabili di raccordo, che hanno di fatto condotto ad un risultato arbitrario con un notevole grado di approssimazione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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