Grava sul correntista, che agisca in ripetizione, l’onere di dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti mediante la prova dell’esistenza di un affidamento.
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene.
Occorre provare il contratto di apertura di credito ed è irrilevante il fido di fatto.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 22704 del 30 ottobre 2018.
Nel caso in esame, il fallimento di una società proponeva ricorso per Cassazione, con un unico motivo, avverso una sentenza della Corte d’Appello, che riduceva la somma dovuta dalla banca, in base ad un importo indebitamente percepito in virtù di un conto corrente bancario stipulato tra il ricorrente e l’istituto di credito, al quale era stato applicato un tasso ultralegale e la capitalizzazione trimestrale, ritenendo sussistente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
Si costituiva la Banca, la quale eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto.
La Suprema Corte, in conformità a quanto già affermato varie volte, ha ribadito che, in ordine all’onere della prova, è opportuno chiarire che il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell’annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell’assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell’azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti.
In merito all’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la Corte ha affermato che si deve ritenere validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare e manifestato la volontà di avvalersene.
Invero, se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Giova, dunque, distinguere a seconda che il contratto risulti “affidato” o meno, in quanto, in caso di conto “non affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente.
Ne deriva che grava sull’attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità, come nel caso de quo, non aventi lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione, l’onere di provare l’esistenza di un affidamento.
In definitiva, l’organo giudicante ha concluso che:
“poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un’apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
Per le suddette ragioni gli Ermellini hanno rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI DIMOSTRARE “SE” ED “IN CHE MISURA” GLI INTERESSI INDEBITI SIANO STATI COMPUTATI
LA CONTESTAZIONE GENERICA COMPORTA L’INAMMISSIBILITÀ DELLA CTU
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari | 19.06.2017 | n.1798
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
RIPETIZIONE INDEBITO: SE IL SALDO DEL C/C PASSA DA PASSIVO AD ATTIVO, LA PRESCRIZIONE DECORRE DA SINGOLA RIMESSA
IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SORGE CON IL VERSAMENTO AVENTE FUNZIONE SOLUTORIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Emanuela Gai | 10.06.2015 | n.4188
RIPETIZIONE INDEBITO: VALIDA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA IN FORMA GENERICA
LA CASSAZIONE CONFERMA CHE NON SPETTA ALLA BANCA DISTINGUERE TRA LE RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, Pres. Genovese – Rel Falabella | 26.07.2017 | n.18581
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno