Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L’attore non può limitarsi ad allegazione generiche atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità; le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili, l’attore deve provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza.
In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Vicenza, Giudice Eloisa Pesenti, con la sentenza n.74 del 20 dicembre 2018.
Nel caso di specie, un cliente conveniva in giudizio una banca, con la quale intratteneva, dall’anno 2000, tre rapporti di conto corrente , un rapporto di “finanziamento anticipo”, due mutui e quattro finanziamenti agrari, contestando l’illecita applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, addebito di spese , diritti e valute bancarie non concordati anche per il fatto che i predetti contratti di conto corrente e finanziamenti sarebbero stati privi di valida pattuizione scritta, al fine di ottenere l’invalidità, la nullità e/o comunque l’inefficacia anche parziale dei rapporti.
Si costituiva regolarmente in giudizio l’istituto di credito, eccependo la genericità delle domande contestandole nel dettaglio e ne chiedeva il rigetto; inoltre, eccepiva, in ogni caso l’intervenuta prescrizione di qualsivoglia domanda relativa ad un conto corrente che era stato chiuso il 10.5.2001 e di un mutuo in quanto chiuso il 29.5.2002.
Il Giudice adito ha preliminarmente precisato che: “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”.
Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, ne deriva che l’attore non può limitarsi ad allegazione generiche atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità; invero, le allegazioni e/o contestazioni generiche sono inammissibili.
Nel caso di specie, parte attrice aveva effettuato produzioni parziali degli estratti conto per cui il Tribunale, ha continuato precisando che sul correntista grava produrre gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle relative movimentazioni, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
In merito alla dedotta nullità dei contratti c.d. “monofirma” ossia firmati dal solo correntista, e controfirmati dalla banca solo per autentica, l’organo giudicante ha aderito al principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 898/2018, ovvero: “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Per le suddette ragioni, il Tribunale ha rigettato le domande, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI IN ASSENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO
IL DICTUM DELLE SS.UU. PUÒ RITENERSI APPLICABILE A QUALSIASI CONTRATTO CONCLUSO FRA BANCA E CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mantovani | 20.07.2018 | n.3548
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE
NON È NECESSARIA LA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO IL CUI CONSENSO PUÒ DESUMERSI PER FACTA CONCLUDENTIA
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
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